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Sovranità popolare svuotata e il Diritto di voto è “dettaglio tecnico”

di Stefano Alì

La riforma costituzionale Napolitano-Verdini-Renzi-Boschi incide sulla Parte Prima della Costituzione. Ma anche sui Principi, svuotando la Sovranità popolare

Trentasei secondi. Solo trentasei secondi di video per vedere con quale aria di sufficienza l’on. Moretti dice bugie: “I Principi costituzionali e la Parte Prima non vengono toccati. Noi agiamo sulla Parte Seconda”:

http://ilcappellopensatore.it/2016/08/sovranita-svuotata-voto-dettaglio/ 

Nel post relativo alla composizione del Senato ho scritto:

I problemi dell’articolo 57 partono già al primo comma:

«Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.»

I Senatori, quindi, non rappresentano più la Nazione (intesa come Popolo: art. 67 della Cost. vigente).

95 rappresentano le istituzioni territoriali e i restanti 5 non si sa chi o cosa rappresentano.

Qui si pone già un enorme problema. La Sovranità appartiene al Popolo che la esercita col voto (sentenza n° 1/2014 Corte Costituzionale).

Se i Senatori non rappresentano più il Popolo, come possono costituire una Assemblea legislativa?

Vediamo di approfondire il concetto.

La sentenza della Corte Costituzionale 1/2014: 1

Anche queste norme, nell’attribuire in siffatto modo il premio della maggioranza assoluta, in ambito regionale, alla lista (o coalizione di liste) che abbia ottenuto semplicemente un numero maggiore di voti rispetto alle altre liste, in difetto del raggiungimento di una soglia minima, contengono una disciplina manifestamente irragionevole, che comprime la rappresentatività dell’assemblea parlamentare, attraverso la quale si esprime la sovranità popolare, in misura sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito (garantire la stabilità di governo e l’efficienza decisionale del sistema), incidendo anche sull’eguaglianza del voto, in violazione degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost.

[…]

Risulta, pertanto, palese che in tal modo esse consentono una illimitata compressione della rappresentatività dell’assemblea parlamentare, incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale» (art. 67 Cost.), si fondano sull’espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed infungibile» (sentenza n. 106 del 2002), fra le quali vi sono, accanto a quelle di indirizzo e controllo del governo, anche le delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (art. 138 Cost.): ciò che peraltro distingue il Parlamento da altre assemblee rappresentative di enti territoriali.

Nell’assoluta semplicità della Costituzione vigente, la Corte Costituzionale sviluppa un ragionamento altrettanto semplice:

La Sovranità Popolare (art. 1 Cost.) si esercita attraverso il voto (art. 48 Cost.), eleggendo le rappresentanze nelle Assemblee Parlamentari.

Nelle Assemblee Parlamentari, titolari del potere legislativo e delle funzioni di garanzia Costituzionale2, ciascun Parlamentare rappresenta l’intera Nazione. Intesa come Popolo Sovrano nel suo complesso (art.67 Cost). “In virtù di ciò” ai Parlamentari sono affidate le funzioni che svolgono.

Più semplice di così.

 

La proposta di riforma

Come possiamo notare, la nostra Costituzione non necessita di “semplificazioni”, specie se la rendono incomprensibile e caotica.

Con il nuovo Senato si scardina il concetto di Sovranità Popolare (art. 1 Cost.) per due ragioni convergenti.

  1. Se una Assemblea Parlamentare non viene costituita con il voto popolare (art. 57 proposto per la composizione del Senato) non è delegata all’esercizio della Sovranità Popolare e non può più svolgere funzioni legislative e di revisione costituzionale;
  2. Una Assemblea Parlamentare che non rappresenta più l’intera Nazione (modifica all’art. 67), di nuovo, non può più svolgere funzioni legislative e di revisione costituzionale

L’articolo 1, quindi, rimane li. Ma non ha effetti in quanto viene contraddetto nella “riforma” della Parte Seconda.

 

Parte Prima: Il Diritto di Voto è un “dettaglio tecnico”

La situazione di partenza:

L’articolo 48 della Costituzione rientra nella Parte Prima: Diritti e doveri.

Nell’articolo 48 è previsto il diritto di voto.

Fino al 03 febbraio 2000 l’articolo 48 era questo:

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

 

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio e’ dovere civico.

 

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Era evidente il diretto collegamento con l’art. 56:

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

[…]

e con l’art. 57:

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

[…]

e 58:

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

[…]

Tutto liscio, perfettamente logico. Su questa base la Corte Costituzionale ha sentenziato.

Ricordiamo il concetto della Consulta: La Sovranità Popolare viene delegata mediante il voto ai parlamentari. In forza di questa delega i Parlamentari rappresentano l’intera Nazione e possono, perciò, legiferare e assolvere alle “delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione”.

Nonostante l’assoluta chiarezza di intento dei costituenti, se l’articolo 48 fosse rimasto come nell’originale i nuovi giuristi avrebbero potuto macellare il concetto di Sovranità Popolare senza apportarvi alcuna modifica, ma…

 

L’intoppo

Per la Camera dei Deputati hanno provveduto con l’Italicum. Un sistema per cui oltre il 60% della Camera è costituito da nominati dal capo partito.

Per il Senato stravolgono l’art. 57 e abrogano l’art. 58.

L’articolo 1 può restare li.

Tagliando di netto il collegamento con l’art. 48 in quanto le Camere sarebbero adesso sottratte al voto (e quindi alla Sovranità Popolare), rimane un inutile totem.

Resta un piccolo dettaglio.

Il 4 febbraio 2000 entrò in vigore una modifica costituzionale per estendere il voto agli italiani all’estero inserendo un comma:

La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere , alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge

Quel plurale “Camere” rovina tutto. Ricomprende il diritto di eleggere Camera e Senato.

Ecco il lampo di genio: Modificare l’articolo 48 come fosse un semplice “dettaglio tecnico” alla voce «Disposizioni consequenziali e di coordinamento».

La limitazione del diritto di voto avviene come fosse una necessaria conseguenza dello scempio della Sovranità Popolare!

 

Esercizio

Propongo un esercizio: Trasformare la Repubblica in Monarchia

  • Senza toccare i “Principi costituzionali” (articoli da 1 a 12) e quindi senza alterare la denominazione “Repubblica democratica”
  • Senza toccare la Parte Prima oltre alla modifica già proposta dai nuovi “costituenti” all’articolo 48

Si può e, probabilmente, modificando un numero minore di articoli rispetto alla proposta “riforma”.

P.S.: I post sull’argomento sono raccolti nel tag riforma costituzionale.


Note
1 È la sentenza con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge elettorale conosciuta come “Porcellum”
2 La Corte cita espressamente l’art. 138 della Costituzione che riguarda le procedure di revisione costituzionale.

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