Print Friendly, PDF & Email

orizzonte48

L'€uroriforma della costituzione: la pistola fumante...

di Quarantotto

1. Allora: l'8 aprile 2014, il presidente del consiglio si presenta al Senato della Repubblica italiana e legge la relazione di accompagnamento al testo del disegno di legge (di riforma) costituzionale (la cui intitolazione figura oggi nel quesito referendario). Dopo una breve premessa sulla insufficienza dei mutamenti costituzionali intrapresi negli ultimi anni per delineare in modo sistematico una riforma adeguata alle “potenti trasformazioni” già intervenute nel quadro istituzionale, espone le

"Le ragioni della riforma  (neretto aggiunto)

Lo spostamento del baricentro decisionale connesso alla forte accelerazione del processo di integrazione europea e, in particolare, l’esigenza di adeguare l’ordinamento interno alla recente evoluzione della governance economica europea (da cui sono di-scesi, tra l’altro, l’introduzione del Semestre europeo e la riforma del patto di stabilità e crescita) e alle relative stringenti regole di bilancio (quali le nuove regole del debito e della spesa); le sfide derivanti dall’internazionalizzazione delle economie e dal mutato contesto della competizione globale; le spinte verso una compiuta attuazione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione tesa a valorizzare la dimensione delle Autonomie territoriali e, in particolare, la loro autonomia finanziaria (da cui è originato il cosiddetto federalismo fiscale), e l’esigenza di coniugare quest’ultima con le rinnovate esigenze di governo unitario della finanza pubblica connesse anche ad impegni internazionali: il complesso di questi fattori ha dato luogo ad interventi di revisione costituzionale rilevanti, ancorché circoscritti, che hanno da ultimo interessato gli articoli 81, 97, 117 e 119, della Carta, ma che non sono stati accompagnati da un processo organico di riforma in grado di razionalizzare in modo compiuto il complesso sistema di governo multilivello articolato tra Unione europea, Stato e Autonomie territoriali, entro il quale si dipanano oggi le politiche pubbliche".

 

 2. Il 3 aprile 2014, senza aver potuto conoscere questo testo, disvelato al Senato 5 giorni dopo, basandoci esclusivamente sulla imponente “comunicazione” mediatica che preannunziava la presentazione della riforma, avevamo così anticipato la “ratio” della riforma

"si individua uno pseudo-rimedio - cioè la possibilità "monocameralista" di fare leggi, tante leggi "veloci", e possibilmente di taglio alla spesa pubblica- come risposta alla crisi…Insomma il sondaggismo arriva a sostituirsi al Potere Costituente primigenio, nato dalla Resistenza, rafforzando un "potere costituito" - cioè di revisione in via solo derivata della Costituzione, fortemente condizionato dall'attenersi necessariamente a interventi "puntuali"- il cui unico scopo è agevolare I TAGLI ALLA SPESA PUBBLICA

E, quindi, quello di ACCELERARE LO SMANTELLAMENTO DELLA CAPACITA' DI INTERVENTO DELLO STATO A PROTEZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI SOCIALI, quelli non revisionabili e previsti nella prima parte della Costituzione".

 

3. La €uropean Connection, che caratterizza la “ratio” giustificatrice essenziale della riforma, è stata individuata nei suoi tratti fondamentali con un successivo post: costituzionalizzazione implicita ma inevitabile dell’obbligo di appartenere all’Unione europea, attraverso l'introduzione nella mission fondamentale delle Camere dell'inscindibile oblbigo conseguente di “attuare le politiche europee”, nonché attraverso la tipizzazione del contenuto obbligatorio della stessa funzione legislativa, nel senso di attuare tali politiche.

Al post appena citato è seguito quello che individua nel "Report on constitutional amendment" del 2009 della Venice Commission il presupposto ideologico della stessa riforma, cioè il costituzionalismo politico neo-liberista. 

Dal Report, con formulazioni che ricalcano quasi alla lettera la relazione governativa presentata al Senato, “si è edotti, infatti, del fatto che per la stessa “legittimità del sistema costituzionale” la revisione talvolta risulta necessaria “… al fine di migliorare la governance democratica o di adattarsi alle trasformazioni politiche, economiche e sociali (punto 5) e che “… le Costituzioni liberali sono progettate per aiutare a risolvere tutta una serie di problemi politici: tirannia, corruzione, anarchia, immobilismo, problemi di azione collettiva, l’assenza di deliberazione, la miopia, la mancanza di responsabilità, l'instabilità e la stupidità dei politici. Le Costituzioni sono multifunzionali. […] Il compito è di creare un governo che è pienamente in grado di governare” (punto 84).

Lo stesso Report, dopo aver teorizzato che:

“… Una democrazia costituzionale dovrebbe in linea di principio acconsentire ad una discussione aperta sulla riforma dei suoi più elementari principi e strutture di governo . Inoltre, fintanto che la Costituzione contiene regole severe in materia di revisione, allora questa fornirà normalmente una garanzia adeguata contro l’abuso e se la maggioranza, seguendo le procedure prescritte, vuole adottare la riforma, si tratta quindi di una decisione democratica che in generale non dovrebbe limitarsi ...”, 

preannuncia che:

… La modifica costituzionale dovrebbe preferibilmente essere emanata con revisione formale … Quando sostanziali modifiche informali (non scritte) si siano sviluppate, queste preferibilmente dovrebbero essere confermate da successive modifiche formali” (punto 246)

Dovrebbe essere possibile discutere e modificare non soltanto le disposizioni costituzionali sul governo (cioè gli assetti istituzionali), ma anche disposizioni in materia di diritti fondamentali e tutte le altre parti della Costituzione (punto 248). Principi e disposizioni di inemendabilità dovrebbero essere interpretati e applicati in modo restrittivo (punto 250)”

 

4. Il quesito da sottoporre al popolo italiano, in funzione di integrazione “Costituente” delle decisioni in tema costituzionale assunte dalla maggioranza parlamentare, dunque, in coerenza con tali presupposti ideologici di derivazione €uropea e con le conseguenti “ragioni della riforma”, indicate dal governo, avrebbe dunque dovuto essere, (dunque, in modo più aderente all’oggetto ed alla finalità della revisione ad adottare):  

"Approvate il testo della legge costituzionale concernente l’esigenza di adeguare l’ordinamento interno alla recente evoluzione della governance economica europea (da cui sono discesi, tra l’altro, l’introduzione del Semestre europeo e la riforma del patto di stabilità e crescita) e alle relative stringenti regole di bilancio (quali le nuove regole del debito e della spesa) e alle sfide derivanti dall’internazionalizzazione delle economie e dal mutato contesto della competizione globale, anche, per quanto riguarda le Autonomie territoriali, in relazione alle rinnovate esigenze di governo unitario della finanza pubblica connesse anche ad impegni internazionali?

Il quesito così riformulato è piuttosto lungo, ma ciò sarebbe giustificato dalla stessa “lunghezza” del testo di riforma e dal suo oggetto che abbraccia diversi titoli e diposizioni della Costituzione.

 

5. La “eterogeneità” di oggetti e la difficoltà di esprimersi con un unico “sì” o “no” su tutto questo, sarebbero oltretutto superate alla luce della coerenza “organica”, e quindi unificante, del disegno di revisione quale enunciata dallo stesso governo.

Questo aspetto di difficoltà di esprimersi su oggetti multipli e non sempre coerenti tra loro, - ma prescindendo dalla legittimità di una tale ampiezza di intervento alla luce dell’art.138 così come effettivamente elaborato dai lavori della Costituente- è stato denunciato in vari ricorsi proposti da Valerio Onida, presidente emerito della Corte costituzionale. 

Chiarita la “ratio” riformatrice qui evidenziata, tale aspetto (dell'ampiezza praticamente illimitata di oggetti della revisione) dovrebbe, invece, essere considerato proprio sotto il pregiudiziale profilo della sua compatibilità con la chiara volontà dei Costituenti e con il parametro del “procedimento in frode alla legge”, ipotizzato a suo tempo da Vincenzo Caianiello (altro presidente emerito della Corte).

Rimangono problematici i profili, sempre denunciati da Onida, relativi alla conformità alla legge che disciplina i referendum, anche quelli sulle revisioni costituzionali, di un quesito ancorato all’attuale “intitolazione della legge” (che abbiamo visto comunque non riflettere le effettive “ragioni della riforma”), e circa la proposizione del referendum come “confermativo” laddove il sistema costituzionale lo prevede, piuttosto, come “oppositivo”.

Pin It

Add comment

Submit