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micromega

La barbarie del lavoro

di Domenico Tambasco

Raggiunto pienamente il traguardo della libera licenziabilità attraverso il Jobs Act, l’attacco neoliberista punta ora dritto al cuore della prestazione lavorativa: l’orario di lavoro e il suo presidio costituzionale, l’art. 36. Superato quest’ultimo baluardo, non resta null’altro nel campo dei diritti lavorativi: siamo giunti alla barbarie del lavoro

poletti orario lavoro 510È vorace il neoliberismo, come tutti gli “ismi” avendo, nel suo patrimonio genetico, un cromosoma totalitario che pretende il completo asservimento della persona e della sua esistenza.

È suadente il neoliberismo, sussurando continuamente alle orecchie dei cittadini dell’ormai globale villaggio la parola “libertà” che, nella cruda realtà dei fatti, cela il tintinnio di nuove catene.

Raggiunto pienamente il traguardo della libera licenziabilità attraverso le “tutele crescenti”, la lotta di classe da alcuni decenni promossa dall’1% della società[1] si dirige determinata, ora, verso il cuore della prestazione lavorativa: l’orario di lavoro. Ecco dunque che qualche perlustratore in avanscoperta “spara” i primi colpi di avvertimento, dichiarando che

L’ora-lavoro è un attrezzo vecchio che non permette l’innovazione… dovremmo immaginare contratti che non abbiano come unico riferimento la retribuzione oraria”[2], trattandosi di “un tema culturale su cui lavorare”, poiché “il lavoro oggi è un po’ meno cessione di energia meccanica ad ore e sempre più risultato”. Del resto “per molti anni i ritmi biologici e di vita si sono piegati agli orari fissi, ma con la tecnologia possiamo guadagnare qualche metro di libertà”.

Di qui l’invito alle giovani schiere di economisti e giuslavoristi ad “immaginare il futuro su questo tema”.

Lo schema adottato è quello classico: si attacca l’obbiettivo definendolo “vecchio”, d’ostacolo all’innovazione e alla libertà dei “moderni”: nel caso di specie, al fattore “tempo” del rapporto di lavoro viene contrapposto il “risultato”, “l’apporto dell’opera”.

Il campo d’azione oggi scelto dagli strateghi neoliberisti, tuttavia, non è dei piu’ agevoli. Stiamo parlando, infatti, di un tema di rilevanza costituzionale nel nostro ordinamento[3], oggetto di specifica protezione e di stringente tutela da parte dei padri costituenti che, memori dei disastri compiuti dalle teorie liberiste a cavallo tra il XIX e il XX secolo, evidenziarono la necessità di impedire che fosse affidato

all’arbitrio del privato lo stabilire sia la durata del lavoro, sia la retribuzione del lavoro stesso, evitando così che i lavoratori, soprattutto donne e bambini, potessero essere ancora oggetto di quello sfruttamento inumano e senza limiti che oggi, in determinate circostanze e in determinati rapporti di forze, sarebbe ancora giuridicamente possibile”[4].

La centralità del tempo nel rapporto di lavoro che si sostanzia nell’orario massimo giornaliero, nel riposo settimanale e nelle ferie annuali, infatti, è solennemente sancita dal secondo e dal terzo comma dell’art. 36 della Costituzione, secondo cui “ La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

La prestazione lavorativa, dunque, è inscindibilmente legata al tempo di lavoro che il legislatore costituente scandisce quotidianamente, attraverso il diritto all’orario massimo giornaliero, settimanalmente attraverso il diritto al riposo, annualmente attraverso il diritto alle ferie.

Una visione, quella definita dall’art. 36, che è tutta focalizzata sulla protezione delle esigenze personali e familiari del lavoratore, allo scopo di “assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. Ciò attraverso l’imposizione, alla “libertà contrattuale” dei privati, di precisi limiti e di specifici confini entro il cui ambito si esplica l’esistenza individuale e sociale del lavoratore che viene precipuamente considerato quale persona attivamente inserita nel contesto familiare e collettivo.

Il tempo di lavoro è definito per contrasto, dunque, dal tempo di vita del lavoratore.

Ecco quindi la prima funzione attribuita costituzionalmente al tempo, nell’alveo del rapporto lavorativo: quella di limite all’autonomia dei privati e, in particolare, di argine all’impetuoso arbitrio del datore di lavoro che “in assenza di prescrizioni limitative… tende a prolungare la giornata lavorativa, scavalcando non solo i limiti massimi morali, ma anche quelli puramente fisici della giornata lavorativa”[5] .

Il tempo, tuttavia, nel tessuto della parte economico-sociale della Costituzione e, più in generale, dell’ordinamento giuridico italiano assume un ulteriore e decisivo rilievo che il recente attacco del Ministro del Lavoro intende scardinare: e’ quello di principale fattore determinante della retribuzione, che il costituente definisce come “diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”[6].

E’ noto, infatti, come nel sistema italiano di determinazione dei “minimi retributivi” affidato ai contratti collettivi, gli stessi siano definiti sulla base di due coordinate: l’ora di lavoro ed il livello di inquadramento delle mansioni svolte, dalla cui combinazione deriva l’unità di misura del salario, ovvero la “retribuzione oraria”. Sistema consolidato attraverso il “diritto vivente” che, in decenni di pronunce giurisprudenziali, ha sempre applicato quale parametro di giudizio i minimi retributivi orari dei contratti collettivi di riferimento, citando l’art. 36, 1° comma quale “norma di immediata valenza precettiva”, ovvero direttamente applicabile ai rapporti individuali di lavoro attraverso la mediazione dall’art. 2099, 2° comma c.c.

Una domanda sorge spontanea: i primi attacchi al cardine temporale del rapporto di lavoro non preludono alla proposta, da parte del Governo, di un futuro salario minimo legale fondato sullo schema del risultato e dell’apporto dell’opera? E’ forse allo studio, da parte della schiera degli economisti e dei giuslavoristi al servizio del Principe, lo strumento del moderno “cottimo legale”?

Una risposta, forse, può essere trovata fra le righe di una recente dichiarazione del presidente della neonata Agenzia nazionale del Lavoro, Maurizio Del Conte[7], il quale ha evidenziato come le attenzioni governative siano recentemente catturate dal “lavoro agile”, ovvero da “un modo nuovo di organizzare il vecchio contratto subordinato….un lavoro fuori dal tempo, dai luoghi, dal cartellino”, per cui è in via di approvazione un disegno di legge collegato alla Legge di Stabilità dove “potremmo prevedere, per questo tipo di lavoro, svolto non in sede e con orario libero, lo stesso trattamento di vantaggio riservato al premio di produttività”.

Un’azione coordinata, dunque, che da un lato attacca ideologicamente il cardine temporale del rapporto di lavoro e, dall’altro, introduce silenziosamente nuove tipologie di lavoro oggetto di “peculiare” retribuzione, destinate ad espandersi a macchia d’olio nell’oceano del mercato del lavoro, nuovo regno dell’ “autonomia dei privati”.

Cosa sia in concreto il lavoro agile o smart working, al di là delle etichette e dei “brand” di facciata, è presto detto: basta porre mente alle recenti forme di lavoro digitale quali il “crowdworking”, per rendersi conto che si tratta di vero e proprio “cottimo digitale”, “forma definitiva di precariato nella quale i lavoratori sono puri postulanti, privi di diritti o sicurezza”[8].

La “libertà di fare” delle dichiarazioni ministeriali dunque, fa il paio con la “libertà di lavorare finché lo si desidera” farisaicamente affermata dalla Suprema Corte Statunitense nel 1905[9]: è un’autentica mistificazione, costruita nella piena coscienza che “nella macchina industriale nessuno è libero delle proprie azioni”[10]; è la facciata di cartapesta dietro la quale “se vieni, vedrai l’uomo delle caverne, in abito di società, difendere coi denti, ringhiando, il suo osso”[11].

È la barbarie del lavoro.

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NOTE
[1] Si rimanda allo splendido saggio-intervista del compianto Luciano Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, Laterza, Roma-Bari, 2012.
[2] Queste e le seguenti sono le parole pronunciate dal Ministro del Lavoro Poletti dinanzi agli studenti della Luiss in occasione di un convegno sui temi del Jobs Act, riportate da La Repubblica, sabato 28 novembre 2015, p. 14-15.
[3] E non solo: basterà voltare lo sguardo alla Carta dei diritti fondamentali Ue per trovare l’art. 31 che, rubricato “condizioni di lavoro giuste ed eque”, statuisce come “Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro eque sane, sicure e dignitose. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”. Per un’ampia disamina sull’art. 36 Cost. e sulle analoghe norme internazionali si rimanda a Commentario alla Costituzione, Padova, Cedam, art. 36, a cura di Carlo Colapietro.
[4] Silvia Chiellini, Lo stano caso della scomparsa e ricomparsa della norma sull’orario di lavoro, in Prima di tutto il lavoro-la costruzione di un diritto all’assemblea costituente, a cura di Lorenzo Gaeta, Ediesse, Roma, pp. 183-184; si tratta delle parole pronunciate dal costituente Aladino Bibolotti in sede di presentazione di un emendamento del futuro art. 36 (allora ancora art. 32) dinanzi all’Assemblea Costituente nella seduta del 10 maggio 1947, in cui viene evidenziata la ratio dell’introduzione del salario minimo e della limitazione della giornata lavorativa ad un orario massimo fissato dalla legge.
[5] Commentario alla Costituzione, art. 36, a cura di Carlo Colapietro, Cedam, Padova.
[6] Art. 36, 1° comma Cost.
[7] Intervista a Maurizio Del Conte, La Repubblica, 28 novembre 2015, p. 15.
[8] G. Standing, Diventare cittadini-Un manifesto del precariato, Milano, Feltrinelli, 2015, p. 69. Di “utili idioti convocati per ammorbidire la durezza del capitalismo globale” parla Carlo Formenti nel suo saggio “Felici e sfruttati- Capitalismo digitale ed eclissi del lavoro”, Milano, Egea, 2011, p. 59.
[9] Si tratta del famoso caso Lochner vs New York deciso dalla Corte Suprema nel 1905, citato da J. Chang, Economia – istruzioni per l’uso, Milano, Il Saggiatore, 2015, p. 334, ripreso anche nell’articolo La dottrina del Jobs Act e il deserto dei diritti, Micromega, 28 ottobre 2015.
[10] J. London, Il tallone di ferro, Milano, Feltrinelli, edizione 2014, p. 61.
[11] J. London, Il tallone di ferro, cit., p. 66.

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