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La riforma costituzionale: pericoli in agguato

di Giovanna Baer

referendum costituzionale renziIl prossimo 4 dicembre si terrà il referendum costituzionale, ma il dibattito politico sembra essersi spostato su un tema diverso e apparentemente sconnesso da quanto previsto dalla legge di riforma del-la Costituzione del 15 aprile 2016 (legge Renzi-Boschi): in particolare, l’attenzione è rivolta alle modifiche da apportare alla nuova legge elettorale, il cosiddetto Italicum (1). Si tratta della solita schizofrenia italiana oppure i due temi sono strettamente correlati? Entriamo nel dettaglio delle due leggi per comprendere – e il lettore scuserà i tecnicismi, ma non se ne può fare a meno.

 

Perché un referendum?

L’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il seguente quesito referendario:

“Approvate voi il testo della legge costituzionale concernente ‘Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V del-la parte II della Costituzione’ approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?”(2).

Innanzitutto va ricordato che non sempre è necessario sottoporre a referendum popolare le leggi che modificano la Costituzione, accade solo nel caso che non siano state approvate in seconda votazione dalla maggioranza qualificata (pari ai due terzi) dei membri di ciascuna Camera, cioè a quelle che non hanno ricevuto un adeguato sostegno parlamentare. Tuttavia, anche in caso di maggioranza assoluta (il 50% più uno dei membri), il referendum non viene disposto in automatico, ma solo se lo richiedono, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, almeno un quinto dei componenti di una Camera, o 500.000 elettori, oppure cinque Consigli regionali (3). Se il referendum viene indetto, la legge verrà promulgata solo se riscuoterà la maggioranza dei voti referendari validi, a prescindere dal cosiddetto quorum, cioè dalla percentuale di elettori che si recheranno alle urne.

Questo è un punto cruciale per capire cosa sta accadendo in Italia: per confermare le leggi che modificano la Costituzione senza un’ampia maggioranza parlamentare, paradossalmente, non c’è bisogno del consenso della maggioranza dei cittadini. Del futuro della Costituzione decide solo chi vota, che siano 10 elettori, 1.000 o 10 milioni non fa differenza, perciò la strategia dell’astensione per mantenere lo status quo ante non è praticabile.

 

Il bicameralismo differenziato

La riforma si propone come primo (e più importante) obiettivo il superamento del cosiddetto bicameralismo perfetto (o paritario) che caratterizza attualmente l’assetto istituzionale italiano. Il testo approvato prevede inoltre la revisione del procedimento legislativo, contemplando l’introduzione del cosiddetto “voto a data certa”; l’introduzione dello statuto delle opposizioni; la facoltà di ricorso preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali di Camera e Senato; alcune modifiche alla disciplina dei referendum; tempi certi per l’esame delle proposte di legge di iniziativa popolare; la costituzionalizzazione dei limiti sostanziali alla decretazione d’urgenza. Prevede anche modifiche al sistema di elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte Costituzionale da parte del Parlamento; la soppressione della previsione costituzionale delle Province; la riforma del riparto delle competenze tra Stato e Regioni; e la soppressione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel).

Per analizzare il primo punto, cioè il superamento del bicameralismo perfetto, va ricordato che nel nostro attuale sistema parlamentare la Camera dei deputati e il Senato hanno – eccezion fatta per alcune differenze di minore entità – identici poteri: in particolare tutte le leggi, sia ordinarie che costituzionali, devono essere approvate da entrambe le Camere, e la fiducia al governo deve essere concessa sia dai deputati che dai senatori. In caso di una vittoria dei Sì al referendum, invece, si dovrebbe passare a un bicameralismo differenziato, nel quale il Parlamento continuerebbe ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ma i due organi avrebbero una composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.

La Camera dovrebbe diventare l’unico organo eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale (ma il condizionale, come vedremo in seguito, in questo caso è davvero d’obbligo), ed è previsto che essa eserciti la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del governo (compreso l’esercizio esclusivo della fiducia parlamentare), e il Presidente della Camera diventerebbe la seconda carica dello Stato (4).

Il Senato (5) sarebbe invece un organo rappresentativo delle autonomie regionali, composto da 100 membri (invece dei 315 attuali), di cui 95 scelti dai consigli regionali al loro interno (74 consiglieri regionali e 21 sindaci), la cui carica decadrebbe alla scadenza del mandato di amministratori locali, e cinque nominati dal Presidente della Repubblica, che rimarrebbero in carica sette anni. Il Senato diventerebbe dunque un organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento, poiché la durata dei senatori eletti coinciderebbe con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali essi sono stati ‘selezionati’.

Per il Senato l’elezione a suffragio universale e diretto viene perciò sostituita con un’elezione di secondo livello a opera delle assemblee elettive regionali, e tuttavia le modalità con cui tale elezione deve avvenire non sono state inserite nella legge di riforma (per l’impossibilità di una convergenza parlamentare sul punto specifico), che si limita a richiedere che l’elezione dei senatori avvenga “in conformità alle scelte espresse dagli elettori” per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo degli enti locali.

Con la legge Renzi-Boschi il nuovo Senato delle Regioni conserverebbe solo alcune delle sue funzioni attuali: in particolare, manterrebbe la funzione legislativa (insieme alla Camera) unicamente sui rapporti tra Stato, Unione europea ed enti territoriali; sulle leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, le leggi sui referendum popolari e infine sulle leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni (6).

Il Senato potrà inoltre decidere – su richiesta di un terzo dei senatori – di proporre modifiche alle leggi approvate dalla Camera, ma il suo voto sarà obbligatorio solo in merito a norme relative alle competenze regionali, mentre in tutti gli altri casi, se la richiesta non verrà presentata entro il termine di 10 o 15 giorni (a seconda delle materie), le leggi approvate dalla Camera entreranno direttamente in vigore. In più sarà la Camera dei deputati a decidere se accettare o ignorare le modifiche proposte dal Senato, a meno che non si tratti di leggi relative alle competenze esclusive delle Regioni o a leggi di bilancio, nel qual caso la Camera potrà ‘superare’ le richieste del Senato solo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei deputati. Infine il nuovo Senato non avrà più competenze sullo stato di guerra, che dovrà essere deliberato dai soli deputati a maggioranza assoluta, né sulle leggi di amnistia e indulto, e nemmeno sulle leggi di recepimento dei trattati internazionali – a meno che non riguardino l’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

La riforma elimina anche il vincolo di età (quarant’anni) per i nuovi senatori e non prevede un’indennità di ruolo specifica (poiché saranno scelti fra gli amministratori di enti locali, la loro unica retribuzione sarà quella a carico delle Regioni o dei Comuni), ma non dispo ne alcunché in materia di rimborsi spese, che saranno di conseguenza regolati da norme interne.

Infine, la riforma inserisce nella nuova formulazione dell’art. 55 della Costituzione il seguente comma: “Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza”.

 

Il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale

La riforma prevede modalità nuove anche per l’elezione del Presidente della Repubblica (7): parteciperebbero al voto solo i deputati e i senatori (rispetto a oggi ‘scompaiono’ i 59 delegati regionali); il quorum delle prime tre votazioni rimarrebbe identico (la maggioranza qualificata, pari circa al 66%), ma salirebbe quello richiesto dal quarto al sesto scrutinio (una maggioranza di tre quinti, cioè del 60%, invece dell’attuale maggioranza assoluta del 50% più uno); e dalla sesta votazione in poi servirà infine la maggioranza dei tre quinti dei votanti invece, come oggi previsto, della maggioranza degli aventi diritto. Il nuovo Presidente della Repubblica potrà sciogliere solo la Camera dei deputati e non più il Senato (i cui membri, come indicato in precedenza, decadranno insieme alle rispettive cariche negli enti locali).

Viene inoltre modificata la previsione che attribuisce al Parlamento in seduta comune l’elezione di un terzo dei giudici della Corte costituzionale, stabilendo che i cinque giudici della Consulta vengano nominati separatamente, tre dalla Camera e due dal Senato (8).

 

Il voto a data certa

Per rafforzare il ruolo del governo nel procedimento legislativo la riforma istituisce il voto a data certa, cioè riconosce all’esecutivo il potere di chiedere che un disegno di legge, indicato come “essenziale per l’attuazione del programma di governo” (9), sia iscritto con priorità all’ordine del giorno della Camera e venga discusso e votato entro il termine di settanta giorni, ulteriormente prorogabili di non oltre quindici giorni.

Altre disposizioni concernono la decretazione d’urgenza (cioè la possibilità di ricorrere alla legiferazione attraverso lo strumento del decreto legge), e il relativo procedimento di conversione. In particolare, la riforma introduce in Costituzione alcuni limiti, previsti dalla normativa ordinaria, disponendo che il decreto legge non possa provvedere nelle materie indicate nell’art. 72 della Costituzione (comma 5), ossia in materia costituzionale, di delegazione, di ratifica di trattati internazionali e di approvazione del bilancio. Non sarà inoltre possibile adottare decreti legge in materia elettorale (a eccezione della disciplina dell’organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni); reiterare disposizioni di decreti legge non convertiti o regolare i rapporti giuridici sorti sulla loro base; e ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento. I decreti legge potranno essere utilizzati solo qualora contengano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo, e infine, nel corso dell’esame parlamentare per la conversione in legge (il decreto legge deve infatti essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione), non potranno essere approvate disposizioni estranee all’oggetto o alle finalità del decreto (10 ).

 

Nuova riforma del titolo V della Costituzione e soppressione delle Province

La legge Renzi-Boschi elimina le Province quali enti costitutivi della Repubblica (11), ma soprattutto rivede profondamente la suddivisione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni, cioè l’art. 117 della Costituzione.

In particolare, la riforma sopprime la competenza concorrente (cioè il potere esclusivo delle Regioni di legiferare su determinati ambiti), e istituisce una redistribuzione delle materie fra competenza legislativa statale e competenza legislativa regionale, di fatto indebolendo l’orientamento federalista introdotto nel 2001. Se la riforma venisse promulgata, lo Stato avrebbe il potere di legiferare, in particolare, su: la tutela e la promozione della concorrenza; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; le norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro pubblico; le disposizioni generali per la tutela della salute; la sicurezza alimentare; la tutela e sicurezza del lavoro, nonché le politiche attive del lavoro; l’ordinamento scolastico, l’istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica. Inoltre, verrebbe introdotta la cosiddetta clausola di supremazia, in base alla quale la legge statale – su proposta del governo – potrebbe intervenire in materie non riservate alla sua legislazione esclusiva qualora lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.

Nel contempo viene modificato anche l’art. 116 della Costituzione, che aveva introdotto il cosiddetto regionalismo differenziato o asimmetrico (12). In particolare, la legge Renzi-Boschi ridefinisce gli ambiti nei quali possono essere attribuite alle Regioni ordinarie particolari forme di autonomia; introduce una nuova condizione per l’attribuzione, cioè che la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio; trasforma l’iniziativa della Regione interessata da presupposto necessario per l’attivazione del procedimento a condizione eventuale; e stabilisce che l’attribuzione delle forme speciali di autonomia avvenga con una legge approvata da entrambe le Camere, ferma restando la necessità dell’intesa tra lo Stato e la Regione interessata.

 

Altre modifiche

La proposta di riforma costituzionale abolisce l’art. 99 della Costituzione, eliminando il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel) – attualmente composto da 64 consiglieri, è un organo ausiliario previsto dalla Carta costituzionale con compiti consultivi e di iniziativa legislativa in materia di economia e lavoro.

Cambia anche il numero di firme necessario a presentare leggi di iniziativa popolare (art. 71 Costituzione), che passerebbe da 50.000 a 150.000, ma la nuova Carta garantirebbe che le proposte vengano discusse e votate.

Per quanto riguarda la disciplina referendaria, la riforma da una parte va a modificare il quorum per i referendum abrogativi, il cui risultato sarebbe valido con la partecipazione al voto del 50% più uno degli aventi diritto (come avviene attualmente) o, in caso esso sia stato richiesto da almeno 800 mila elettori, con il 50% più uno dei votanti delle ultime elezioni; dall’altra introduce due nuovi tipi di referendum, quello propositivo e quello di indirizzo (ma per decidere modalità ed effetti di queste consultazioni serviranno prima una legge costituzionale e poi una legge ordinaria).

 

Governabilità vs democraticità

È evidente come la riforma costituzionale miri soprattutto a rendere più snello l’iter legislativo e a rafforzare il potere esecutivo, per evitare in futuro le situazioni di stallo in cui i governi della Repubblica si sono spesso trovati a causa del ping-pong fra Camera e Senato imposto dal bicameralismo perfetto nel processo di approvazione delle nor-me. In nome della governabilità, problema di cui si è più volte discusso sulle pagine di questa rivista, si cerca ora di agire in via costituzionale per ottenere quel che non si è raggiunto per via ordinaria (cioè attraverso le varie riforme elettorali di stampo maggioritario): il potere di intervenire con un elevato grado di libertà nella gestione del-lo Stato.

Ancora una volta, con il referendum siamo chiamati ad approvare una riduzione della democraticità del sistema Paese (meno rappresentanti eletti direttamente dai cittadini coinvolti nel processo decisionale), per permettere all’esecutivo di governare in sicurezza. Si potrebbe obiettare che, in linea di principio, la rinuncia al bicameralismo perfetto influenza direttamente solo i tempi del processo legislativo e non snatura di per sé i rapporti di forza all’interno del Parlamento o del Paese.

Tuttavia questo è vero solo se Camera e Senato hanno maggioranze dello stesso peso e segno, e solo se i rappresentanti del popolo vengono eletti su base proporzionale: in tutti gli altri casi eliminare (sostanzialmente) il ruolo del Senato nell’iter legislativo coincide con l’azzeramento politico di un pezzo di Italia. E, abbinato a un sistema elettorale maggioritario, ciò potrebbe significare privare la maggioranza numerica dei cittadini del diritto a essere rappresentati. E con ciò arriviamo al vero cuore del problema: l’accoppiata riforma costituzionale-Italicum.

 

L’Italicum

La legge 6 maggio 2015, n. 52, meglio conosciuta come Italicum, prevede un sistema proporzionale a doppio turno a correzione maggioritaria, con premio di maggioranza, soglia di sbarramento e collegi plurinominali con capilista bloccati. Essa disciplina l’elezione della sola Camera dei deputati in sostituzione della legge elettorale del 2005, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta nel dicembre 2013.

In particolare, la versione finale della nuova legge prevede (13): un premio di maggioranza di 340 seggi (pari al 54% dei deputati) alla lista che raggiunge almeno il 40% dei voti al primo turno o che vince al ballottaggio senza possibilità di apparentamento fra liste, mentre i 277 seggi restanti (si escludono quelli della Valle d’Aosta e i 12 della circoscrizione Estero) vengono ripartiti fra le altre liste che superano la soglia di sbarramento unica (3%) in modo proporzionale (precisamente secondo il Metodo Hare-Niemeyer dei quozienti interi e dei più alti resti); la suddivisione del territorio nazionale in 100 collegi plurinominali; la designazione di un capolista bloccato in ogni collegio da parte di ciascun partito, con possibilità per i capilista di candidarsi in massimo dieci collegi; il diritto degli elettori di esprimere sulla scheda elettorale due preferenze di genere (obbligatoriamente l’una di sesso diverso dall’altra, pena la nullità della seconda preferenza); sempre per favorire l’alternanza di genere, l’obbligo di designare capilista dello stesso sesso per non più del 60% dei collegi nella stessa circoscrizione e di compilare le liste seguendo l’alternanza uomo-donna.

Dato molto interessante, nel testo della nuova legge elettorale è stata inserita una clausola di salvaguardia che posticipava l’applicazione delle sue disposizioni a decorrere dal primo luglio 2016, data per la quale il governo prevedeva che la riforma della Costituzione in discussione in Parlamento avrebbe terminato il suo iter e il Senato non sarebbe stato più direttamente elettivo:

“Per il governo è opportuno che la legge elettorale possa essere approntata tenendo conto dell’iter delle riforme costituzionali […] prevedendo la sua efficacia in una data successiva all’entrata in vigore della riforma costituzionale e quindi ragionevolmente al 2016” (14).

Dunque era una precisa intenzione del governo, e di Renzi in particolare, combinare gli effetti della riforma elettorale con quelli della riforma costituzionale, in modo da garantire al vincitore delle future elezioni (all’epoca presumibilmente lo stesso Renzi), la massima libertà di azione.

 

All in

Il piatto era talmente appetitoso che il premier ha fatto il suo primo, e potenzialmente fatale, errore politico: incassato l’Italicum ha investito tutto il suo capitale di credibilità sulla vittoria del Sì al referendum costituzionale, personalizzandone l’esito: “Se vince il No mi dimetto e non mi vedete più”, ha ribadito in decine di occasioni pubbliche (15).

Il gioco, però, gli è sfuggito di mano. Con l’Italia sempre più in affanno, la sua buona stella in declino e il fronte del No in crescita, ha dovuto affrettarsi a smentire se stesso: “Personalizzare lo scontro non è il mio obiettivo” scriverà sulla sua newsletter il 16 maggio 2016, “ho fatto un errore a personalizzare troppo”, dichiarerà il 9 agosto 2016 alla Festa dell’Unità, ma il danno oramai è stato fatto e, come ha commentato Giovanni Maria Flick, “una volta che hai personalizzato non basta la scolorina”.

 

Arrivano i nostri

In suo aiuto dopo le vacanze estive sono dovuti correre, in rapida successione, l’ex Presidente della Repubblica e addirittura gli Stati Uniti d’America.

In una lunga intervista rilasciata a Mario Calabresi di Repubblica, il 10 settembre, Giorgio Napolitano ha sottolineato come “mettere alla cieca a rischio la continuità e l’azione del governo oggi esponga il Paese a serie incognite in termini di convulsione politica e istituzionale”. E ha precisato:

“Non ho mai creduto alla formula del ‘combinato disposto’, all’effetto perverso congiunto che scatterebbe tra la riforma costituzionale e l’Italicum. […] Non vedo alcun pericolo autoritario […]”.

Ma fa notare:

“È in tutt’altro senso che c’è da riflettere sull’Italicum. Perché rispetto a due anni fa lo scenario politico risulta mutato in Italia come in Europa. Ci sono nuovi partiti, alcuni dei quali in forte ascesa che hanno rotto il gioco di governo tra due schieramenti, con il rischio che vada al ballottaggio previsto dall’Italicum e vinca chi al primo turno ha ricevuto una base troppo scarsa di legittimazione col voto popolare. Si rischia di consegnare il 54% dei seggi a chi al primo turno ha preso molto meno del 40% dei voti. Ritengo che questi e altri aspetti dell’Italicum meritino di essere riconsiderati” (16).

Tre giorni più tardi sarà John Phillips, ambasciatore Usa in Italia, a premere perché i cittadini approvino la riforma, poiché “una vittoria del No al referendum costituzionale sarebbe un passo indietro per attrarre gli investimenti stranieri in Italia. Resta una decisione italiana”, precisa, ma “l’Italia deve garantire di avere una stabilità di governo” proprio per attrarre investimenti. Perché, prosegue Phillips, “sessantatré governi in sessantatré anni non danno garanzie”. Una posizione che il Dipartimento di Stato statunitense non commenta, mentre poco dopo arriva il parere dell’agenzia Fitch che prevede “uno choc per l’economia” in caso di bocciatura del quesito con rischi sul rating italiano.

Ma rassicurazioni e minacce non sono bastate, semmai hanno ottenuto l’effetto opposto di dare fiato al fronte del No, così Renzi – ormai alle corde – si è visto costretto a ridimensionare ulteriormente la sua posizione. E così prende corpo a metà settembre l’ipotesi di un ennesimo cambio del sistema elettorale, un ritorno al proporzionale corretto, che preveda la formazione di una coalizione di governo in Parlamento e non nelle urne, consentendo al partito di maggioranza relativa (cioè verosimilmente al Pd) di restare sempre il perno di ogni possibile alleanza.

“Questa formula non smentirebbe la linea di Renzi, secondo cui «la sera delle elezioni si deve sapere chi ha vinto», e dunque chi va a Palazzo Chigi. Semmai una simile legge elettorale consentirebbe di allargare lo spettro delle maggioranze: proprio ciò che interessa ai centristi oggi alleati con il leader del Pd e a Berlusconi”,

scrive Francesco Verderami sul Corsera il 23 settembre (17).

Detto in altri termini, finché Renzi primeggiava nei sondaggi il problema della governabilità pareva così urgente da giustificare qualsiasi restrizione della rappresentanza politica dei cittadini, fino ad arrivare a derive anti-democratiche, ma non appena il premier ha iniziato a perdere colpi i detrattori dell’Italicum, in particolare i partiti minori, hanno improvvisamente ritrovato attenzione, forza e voce; segno che oggi è diventato cruciale non tanto garantire a chi governa la piena libertà, ma assicurarsi che i corpi estranei al sistema restino, appunto, estranei. E pertanto il sistema si è attivato per produrre i necessari anticorpi.

 

Il sostegno mediatico internazionale

Ha cominciato il giornale spagnolo El Paìs il 13 agosto, titolando Italia se convierte en el nuevo enfermo económico de Europa, dichiarando cioè che il nostro Paese è il nuovo malato che potrebbe trascinare il continente in una ricaduta nella crisi; contemporaneamente diversi emissari della finanza e dell’industria globale, dagli uomini di George Soros a top manager della Silicon Valley, hanno confidato preoccupazioni analoghe in occasione delle loro visite in Italia. Ma sono stati i quotidiani anglosassoni a lanciare una vera e propria offensiva.

Il Wall Street Journal, nell’edizione del 15 agosto, ha dichiarato che il referendum costituzionale italiano è “probabilmente più importante di Brexit”. Il giornale americano ha riferito che “i mercati sono concentrati sulla posta in gioco politica del referendum”, cioè sul rischio che una bocciatura degli elettori travolga Renzi, annunciando che, in caso di vittoria del No, l’economia italiana “resterebbe inchiodata nella sua stagnazione di lungo termine”, rendendo più difficile la soluzione di tutti i problemi: dal debito pubblico alle sofferenze bancarie.

Sempre a ferragosto, un altro grande quotidiano americano, il New York Times, ha ripreso un’analisi dettagliata dell’agenzia Reuters sulla “stabilità a rischio in Italia”, e ha prospettato quattro possibili scenari relativi all’esito del referendum d’autunno, di cui ben tre – a suo giudizio – negativi: “Primo: il referendum viene bocciato. Renzi si dimette e il Senato sopravvive. Il sistema elettorale si converte in un proporzionale che rende ancora più difficile capire chi comanda. Nuove elezioni, con Camera e Senato potenzialmente in mano a maggioranze diverse”. Risultato: ingovernabilità a perdita d’occhio. Il secondo scenario New York Times-Reuters vede Renzi sconfitto ma capace di sopravvivere alleandosi con Forza Italia “per guadagnare tempo e riformare la legge elettorale prima di un’elezione parlamentare nel 2018”. Un governo simile “trascurerà l’economia, mentre crescerà il consenso per i Cinque stelle che vogliono un referendum sull’appartenenza all’euro”. Terzo scenario, l’unico positivo: “Renzi vince e riesce a far passare la riforma della giustizia, della pubblica amministrazione, delle sofferenze bancarie”. Ma c’è posto per un ultimo scenario in cui la vittoria dei Sì non è affatto positiva: “Se Renzi non riesce a risanare l’economia, il M5S vince nel 2018, e non ha più limitazioni vista la debolezza del nuovo Senato” (18).

Sia il Wall Street Journal che il New York Times propongono come terapia un massiccio stimolo fiscale, la stessa cura che, appena il giorno precedente, aveva propugnato anche il Financial Times, in un articolo intitolato Renzi should make a hard push for stimulus:

“Despite the fact that his space for fiscal manoeuvre has only become tighter with the economy flatlining, Mr Renzi should push to get as much leeway as he can out of Brussels” (19).

Secondo il FT, in sintesi, Bruxelles e Berlino dovrebbero concedere un po’ di elasticità sulle manovre pubbliche a sostegno della crescita, per fermare in extremis l’onda lunga anti-europeista che sta dilagando nell’opinione pubblica, e l’onda anti-Renzi che sembra salire e che ha nel referendum la possibilità di infrangersi.

Il pericolo maggiore per l’Unione, insomma, oggi in Italia si chiama Movimento 5 stelle.


Note 
1) Legge 6 maggio 2015, n. 52, sulla cui legittimità costituzionale al momento pen-de il giudizio della Consulta
2) http://www.camera.it/leg17/465?tema=riforme_costituzionali_ed_elettorali
3) Art. 138 della Costituzione
4) Testo di legge costituzionale approvato inseconda votazione a maggioranza assoluta,ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: “Disposizioni per ilsuperamento del bicameralismo paritario,la riduzione del numero dei parlamentari, ilcontenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e larevisione del titolo V della parte II della Costituzione”, GU n. 88 del 15-4-2016, art. 1
5) Ibidem, art. 2
6) http://www.camera.it/leg17/465?tema=riforme_costituzionali_ed_elettorali
7) Testo di legge costituzionale cit., art. 22 e 23
8) Ibidem, art.37
9) http://www.camera.it/leg17/465?tema=riforme_costituzionali_ed_elettorali
10) Testo di legge costituzionale cit., art. 16
11) Ibidem, art. 29
12) “Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol ela Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale”
13) http://www.camera.it/temiap/2016/03/14/OCD177-1820.pdf
14) Maria Elena Boschi, citata in L’Italicum in vigore l’anno prossimo. Sì del governo a clausola salvaguardia, Monica Guerzoni, Corriere della Sera, 8 gennaio 2015
15) Per esempio: “Se perdo il referendum considero fallita la mia esperienza politica”, alla conferenza stampa di fine anno, il 29 dicembre 2015; il 20 gennaio se guente, in aula al Senato per il voto sulle riforme: “Se perdessi il referendumconsidererei conclusa la mia esperienza”; cinque giorni più tardi, in un’intervistaa Quinta Colonna: “Io non sono come gli altri, non posso restare aggrappato allapolitica. Se sulle riforme gli italiani diranno di no, prendo la borsettina e torno acasa”
16) M. Calabresi, Napolitano: basta guerra sul referendum e l’Italicum va cambiato, La Repubblica, 10 settembre 2016
17) F. Verderami, Italicum, possibile accordo Renzi-FI. L’asse per il proporzionale (corretto), Corriere della Sera, 23 settembre 2016
18) F. Rampini, Referendum, l’allarme negli Usa e in Europa: “Quel voto pesa più di Brexit”, La Repubblica, 17 agosto 2016
19) “Nonostante lo spazio per una manovra fiscale si sia ristretto a causa della stagnazione economica, Renzi dovrebbe spingere per ottenere da Bruxelles la piùampia libertà possibile”

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