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Per una critica politico-giuridica del "green pass"

di Giorgio Agamben, Massimo Cacciari, Giuliano Scarselli

Non si tratta di prendere posizione in favore o contro il green pass, o in favore o contro la vaccinazione obbligatoria; si tratta, più precisamente, di esercitare quel senso critico e quella libertà di pensiero che appare necessaria affinché una società possa continuare a dirsi viva e democratica.

Si ricorda, ancora una volta, che lo Stato non ha resa obbligatoria la vaccinazione poiché la scelta sarebbe stata molto probabilmente contraria alla costituzione (Corte Cost. 22 giugno 1990 n. 307; Corte Cost. 23 giugno 1994 n. 258; Corte Cost. 18 gennaio 2018 n. 5), trattandosi di un vaccino che ancora non ha finito il suo corso di sperimentazione e che può recare danni, anche gravi, a chi lo riceve, come riconosciuto dallo stesso art. 3 del dl 44/2021.

Però lo Stato ha voluto egualmente ottenere il medesimo risultato, e lo ha fatto con lo strumento indiretto del green pass, che da un lato ha indotto grandissima parte dei cittadini a vaccinarsi per non essere esclusi dalla vita sociale, e dall’altro ha consentito parimenti allo Stato di non assumersi alcuna responsabilità in punto di vaccinazione, in quanto atto formalmente non obbligatorio e rimesso alla libera scelta di ognuno.

Il green pass trova la sua regolamentazione in decreti legge, e ad oggi si contano ben sei decreti leggi in materia (dl. 52, 105, 111, 122, 127 e 139 del 2021). È evidente che se lo Stato, invece di dare disciplina normativa ad un fenomeno, interviene sul quel fenomeno ogni 15 giorni/un mese, quel fenomeno non risponde più ad un principio di legalità, perché di fatto è invece rimesso alla libertà del potere pubblico, che si attribuisce il diritto di cambiare le regole in ogni momento.

Da precisare, poi, che l’estensione del green pass al lavoro, alle università, alla magistratura, non ha eguali in nessun paese d’Europa.

Inoltre la vaccinazione attiene ad un facere irreversibile, cosicché doveva apparire conforme a buon senso non porre doveri di fare irreversibili con provvedimenti instabili quali sono i decreti legge, in quanto gli obblighi di fare irreversibili non hanno alcuna possibilità di sottostare alla retroazione della decadenza a fronte di una eventuale mancata conversione in legge del decreto da parte del Parlamento.

Il Parlamento, infatti, non è stato preso in nessuna considerazione, e ciò nemmeno nel momento della conversione dei decreti leggi, che sono avvenuti e avvengono sempre su fiducia governativa, e quindi con l’impedimento di ogni discussione.

Ed ancora, gli ultimi decreti legge, ovvero i decreti leggi da quello del 23 luglio 2021 n. 105, non hanno più fatto nemmeno riferimento alla situazione sanitaria, ne’ ad avvisi del comitato tecnico scientifico del dipartimento della Protezione civile per giustificare la necessità ed urgenza.

Addirittura, gli ultimi decreti legge hanno previsto una loro entrata in vigore differita nel tempo.

Ad esempio, il dl. 105/2021 del 23 luglio è entrato in vigore il 6 agosto, il dl. 111/2021 del 6 agosto è entrato in vigore il 1 settembre, il dl. 122/2021 del 10 settembre è entrato in vigore il 10 ottobre, e infine il dl. 127/2021 è entrato in vigore il 15 ottobre 2021; e come si possa coniugare l’urgenza con il differimento dell’entrata in vigore di un decreto, non è dato capire.

È stato poi soppresso il segreto medico (art. 17 bis dl 27/2020), è stata soppressa la riservatezza dei dati personali tra cittadini e Stato (art. 9 dl. 139/2021), e oggi così lo Stato può acquisire ogni informazione di ogni cittadino determinando unilateralmente la finalità del trattamento, anche in assenza di una legge che lo preveda.

Sono stati dati contributi pubblici a emittenti televisive e radiofoniche che si rendessero oggetto di messaggi di comunicazione istituzionale del Governo (DM 12 ottobre 2020).

È stata fatta una legge chiamata di “scudo penale” (dl. 44/2021) con la quale si è previsto che nessuno, e non solo i medici, passano incorrere in responsabilità penale per morte o lesioni dei vaccinati quando l’uso dei vaccini sia stata conforme ai protocolli istituiti; e da quel momento i morti per vaccino sono così diventati invisibili, un fatto giuridicamente inesistente, sul quale non vale la pena fare indagini, perché non si fanno indagini per fatti che non costituiscono reato.

Infine, la traduzione italiana della legge del Parlamento europeo 15 giugno 2021 n. 953, in punto di divieto di discriminazione diretta o indiretta tra persone vaccinate e non vaccinate non conteneva, stranamente, l’inciso “che hanno scelto di non vaccinarsi” (ou ne souhaitent pas le faire); inciso poi, a seguito di proteste, inserito successivamente il 5 luglio 2021 nella Gazzetta Ufficiale per lo Stato italiano, ma non accorpata in correzione nel testo originario della legge.

Dunque, a fronte di queste circostanze, si tratta, soprattutto, tutti, vaccinati e non vaccinati, di vigilare affinché le regole della nostra costituzione, e i delicati equilibri tra i poteri dello Stato, soprattutto nei rapporti con i cittadini, non si alterino oltre i limiti consentiti.

Piero Calamandrei, sulla rivista Il Ponte nel 1945 scriveva: “La giustizia sociale non è pensabile se non in funzione della libertà individuale”; e v’è da chiedersi se noi ancora viviamo in una società in cui l’uomo e la sua libertà sono messi al centro del sistema.

Comments

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Ercolino
Tuesday, 09 November 2021 23:13
Cari filosofi, e soprattutto Agamben, vi state perdeno nel bicchierome delle leggi burocratiche!

Se impostate adesso pure voi la questione sulla "costituzione" allora state tornando all'ovile. Adesso state pestando acqua nel mortaio.

Dov'è finita la questione della nuda vita?

Se partite da leggi e costituzione allora tutto quel che esiste prima è illegittimo e si deve adattare al diritto "positivo". Il diritto posto dal re, e oggi il re sono le oligarchie tecnocratiche.

Oh caro Agamben, te lei si mette a disquisire di leggi prima che degli esseri umani liberi, ma questi, come tali, dovrebbero essere liberi di darsi le leggi per quel che vogliono per "loro insieme" e non di costretti ad adeguare, ciascuno, il proprio essere umano a seconda delle leggi che si trova pendere di volta in volta sul capo ... così mi sembra che qui lei stia facendo il lavoro della tecnocrazia.

La tecnocrazia ci profila prima che noi siamo e ci scarta se poi non usciamo dalla trafila ben profilati, come fa per i manufatti industriali.

In questo articolo voi fat il lavoro per loro adeguandovi ad acettare e sottindenre che "stant leges pristina homines".

Almeno, se proprio non ce la fate a non citarvi addosso di leggi, tornate a parlare di costituzione reale, da costruire nell'immanenza sociale... un approccio meno dannoso insomma.

Sbaglio di molto?
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Gio
Monday, 22 November 2021 15:21
Il problema dell'immanenza sociale in cui costituirsi realmente esiste solo nel momento in cui l'immanenza stessa viene definita "emergenziale" poiché priva di precedente costituzione e pertanto assolutamente surreale, o auto-giustificantesi.
Normalmente non ci dovrebbe essere alcuna contraddizione fra la costituzione e l'impermanenza della realtà che essa costituisce, che si relazionano dialetticamente per rappresentare proprio le possibilità dell'altro-da-se, del cambiamento, dell'essere umano.
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