Nota filosofica a margine sul tema della “Libertà di parola”
di Andrea Zhok
In tutta la discussione che si è innescata in questi giorni a partire dal caso Trump, sembra che ci sia un punto di potenziale confusione, che produce slittamenti nella riflessione.
In molti dicono, del tutto ragionevolmente, che non sempre è possibile lasciare completa libertà di parola. Vi sono casi in cui un’espressione verbale rappresenta manifestamente ed immediatamente un pericolo, e va limitata.
Certamente è così.
Tuttavia qui bisogna imparar a separare atti linguistici di tipo rappresentativo/assertivo da atti linguistici di tipo performativo, che sono essi stessi delle azioni. (Il riferimento qui è alle riflessioni sugli atti linguistici di Reinach, Austin, Searle, ecc.)
Esistono, non solo sui social ma in ogni contesto, frasi con un uso performativo improprio, ad esempio pericoloso per l’ordine pubblico o per l’incolumità di una persona, ecc.
Queste frasi sono già sempre soggette a limitazione a termini di legge.
Per esempio, gridare “Al fuoco, al fuoco” durante una rappresentazione teatrale, se non c’è alcun fuoco, non è meramente un “giudizio falso”, ma è un atto linguistico performativo pericoloso, e perciò illegale a termini di legge. La ‘perlocuzione’ della frase genera panico e il panico può provocare danni a cose e persone.
Nello stesso senso se chiamo alla rivolta contro la polizia o l’ordine costituito, questo è un atto linguistico performativo, di principio illegale e perseguibile.
Se minaccio qualcuno di gravi conseguenze, è la stessa cosa.
Se aggredisco verbalmente, diffamo o offendo qualcuno, è la stessa cosa.
Se incito qualcuno al suicidio, è la stessa cosa.
Ecc. ecc.
In verità la gran parte del linguaggio comune si dispiega in espressioni che hanno valore performativo, e che come tali sono già potenziale oggetto di sanzioni a termini di legge.
La libertà di parola è una richiesta con un terreno molto ben definito e limitato, ovvero le proposizioni di tipo rappresentativo, dotate di una pretesa di verità, di un ‘valore di verità’, cioè soggette di principio a verifica o smentita.
E naturalmente, a fortiori, rientrano in questo spazio le formulazioni dubitative e interrogative (domande, dubbi, interrogativi, problematizzazioni), che aprono la possibilità delle espressioni rappresentative/assertive.
La libertà di parola si muove solo su questo terreno.
Tutte le altre fattispecie sono già coperte da limitazioni e sanzioni possibili a termini di legge.
In ogni caso, la libertà di parola non implica affatto che queste parole non debbano avere repliche. Prendere la parola per formulare un’asserzione sottopone alla possibilità di essere contrastati da altre asserzioni, di essere smentiti e confutati.
L’unico contenuto di libertà qui sta nel non sottostare ad una censura preventiva, e a non poter essere perseguiti o sanzionati per il contenuto dell’asserzione (non essere perseguiti non esime dal portare la responsabilità morale delle proprie asserzioni, di cui ciascuno può essere chiamato a rispondere personalmente).
Qualcuno può dire che non sempre i casi sono così netti e chiari.
E questo è di nuovo vero (nel mondo i confini chiari e netti sono solo quelli tracciati artificialmente).
Esistono casi limite, casi rari, ma reali.
Se le asserzioni che formulo rappresentano le istruzioni per la costruzione di una bomba, ad esempio, questo è un caso limite: formalmente sto facendo semplici asserzioni verofunzionali, ma di fatto sto anche conferendo una grave capacità di nuocere ad altri soggetti.
Questa fattispecie è infatti, di nuovo, vietata.
Oppure, ancora, posso esprimere in forma neutralmente verofunzionale dei contenuti che non ero legittimato a riportare (ad esempio una conversazione privata, un segreto militare). Anche qui si apre un potenziale contenzioso (anche se il reato sanzionabile qui sta nel fatto di essermi appropriato originariamente di quell’informazione, non nel fatto di ripeterla). Anche questo è un caso che può richiedere una riflessione attenta.
Tuttavia è assolutamente necessario tenere fermo un punto: se si prende la strada dei ragionamenti da ‘pendio scivoloso‘ (slippery slope), per cui, siccome ci sono casi limite controversi, allora tutto finisce per essere di diritto controverso e sanzionabile, beh deve essere chiaro che con ciò la libertà di parola e opinione è finita, stecchita, morta e sepolta.
Se si immagina di dover fare le normative ordinarie pensando capziosamente agli stati di eccezione, alle casistiche dubbie, deve essere chiaro che con ciò arriviamo direttamente allo stato di polizia.
E uno stato di polizia in un mondo a trazione privatistica, governato dalla forza degli interessi privati, è assai peggio di qualunque distopia orwelliana possiamo immaginare.
Quando si comincia a chiedere di correggere moralmente il linguaggio, come quando si chiede di bloccare preventivamente l’espressione del falso, deve essere chiaro che pretese del genere potrebbero avere un senso (un senso rischioso, beninteso) soltanto in un mondo in cui ogni sforzo pubblico viene fatto per costruire una solida e condivisa morale pubblica, ed una solida e condivisa conoscenza pubblica.
Siccome il mondo in cui oggi ci muoviamo va, più di ogni altra epoca nella storia, in direzione esattamente opposta a quell’edificazione di una morale e conoscenza pubblicamente accomunante, ne segue che ogni pretesa di limitazione di cui sopra, nel nome della morale e del vero, finisce per essere di fatto solo un esercizio di prevaricazione lobbystica, solo l’ennesima espressione del diritto del più forte.














































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