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sinistra

La critica di Engels al “socialismo giuridico” e il modo corretto di formulare le rivendicazioni del proletariato

di Eros Barone

51NGYBd9MELUna risposta puntuale alle posizioni del socialismo giuridico è quella data da Engels e da Kautsky in uno scritto che apparve nel 1887 sulla Neue Zeit, rivista teorica della socialdemocrazia tedesca. In questo scritto, che offre indicazioni di grande interesse per una corretta impostazione della pratica socio-politica dei comunisti, gli autori svolgono una critica delle tesi revisioniste di Anton Menger, conducendo una importante battaglia contro le posizioni antimarxiste della frazione di destra della socialdemocrazia e del suo gruppo parlamentare. Se Menger si proponeva, come è noto, di ‘rifondare’ (anche questa è una vecchia storia!) le concezioni del socialismo da un punto di vista giuridico, l’Anti-Menger di Engels e Kautsky (quest’ultimo si muoveva allora sul terreno del marxismo rivoluzionario) colpisce al cuore l’ideologia giuridica, offrendo un esempio paradigmatico del modo in cui si deve condurre la lotta teorica e politica contro l’opportunismo socialdemocratico. 1

La tesi scientifica (e sottolineo ‘scientifica’, giacché è in questione la teoria-chiave del materialismo storico, quella del rapporto struttura-sovrastrutture), che costituisce il fondamento teorico dell’Anti-Menger engelsiano e che dodici anni prima era stata posta da Marx al centro della sua Critica del programma di Gotha, è che l’ideologia giuridica e il marxismo sono come l’acqua e l’olio: tra di essi non è possibile alcuna combinazione.

Come sottolinea il curatore, «l’articolo Juristen-Sozialismus può essere considerato un piccolo classico sul rapporto tra marxismo e diritto», la cui importanza non va sottovalutata in un’epoca in cui le nuove varianti del riformismo continuano a fondare i propri assunti teorico-politici sullo spostamento della prospettiva essenziale di intervento dalle categorie capitalistiche alla sfera dei diritti democratico-borghesi da conquistare, difendere o estendere all’interno del capitalismo stesso. Un pamphlet, quindi, non solo rilevante dal punto di vista storico, ma prezioso per una visione chiara della strada che occorre seguire per giungere alla trasformazione rivoluzionaria della società capitalistica.

Vale la pena di riflettere sulle argomentazioni e sulle conclusioni di Engels. 2 Egli parte dalla premessa, ad un tempo storica e teorica, secondo cui, nel periodo della estensione del mercato capitalistico e della costruzione del potere politico borghese, la forma-Stato è inscindibilmente connessa alla forma-merce e, in particolare, alla forma-denaro. Quindi, confrontando il rapporto tra la borghesia e l’ideologia religiosa nella formazione economico-sociale feudale e il rapporto tra la stessa classe e l’ideologia giuridica nella formazione economico-sociale capitalistica, Engels mostra come si sia compiuto il passaggio dall’una all’altra

ideologia e come l’ideologia giuridica sia giunta a svolgere un ruolo dominante nella sovrastruttura statuale che costituisce l’involucro politico di quest’ultima formazione. Sicché, Engels riconduce al “modo di produrre e di scambiare i prodotti” la causa del passaggio, nel campo dell’ideologia, dal feticismo religioso al feticismo giuridico:

La tipica concezione del mondo della borghesia... era una secolarizzazione della concezione teologica del mondo. Al posto del dogma del diritto divino, subentrò il diritto dell’uomo, al posto di quello della Chiesa quello dello Stato. I rapporti economico-giuridici, che si erano immaginati prima, perché sanzionati dalla Chiesa, come se fossero creati dalla Chiesa e imposti dal dogma, si propongono adesso come fondati sul diritto e creati dallo Stato. Poiché lo scambio di merci su scala sociale nel suo pieno sviluppo, soprattutto attraverso concessioni di anticipazioni o crediti, produce sviluppati reciproci rapporti contrattuali e ciò richiede regole generalmente valide, che solo possono essere date dalla collettività – ossia attraverso norme giuridiche stabilite pubblicamente dallo Stato -; per questo si giunse a presumere che queste norme giuridiche non scaturiscano dai fatti economici, ma dalla deliberazione formale dello Stato. E poiché la concorrenza, base dell’esistenza di liberi produttori di merci, è la maggiore regolatrice del mercato, l’uguaglianza davanti alla legge diventò il principale grido di battaglia della borghesia.3

Con una dialettica altrettanto rigorosa Engels individua l’effetto di trascinamento esercitato dalla tradizione ideologica sulle forze sociali in lotta:

Come la borghesia a suo tempo nella lotta contro la nobiltà si era trascinata dietro di sé dalla tradizione ancora per un certo periodo di tempo la concezione teologica del mondo, così il proletariato inizialmente aveva assunto, prendendola dall’avversario, la concezione giuridica del mondo e cercò di farne un’arma contro la borghesia. Le prime formazioni politiche del proletariato, così come i loro rappresentanti teorici, rimasero del tutto sul “terreno del diritto”, solo che si costruirono un “altro terreno del diritto”, esattamente come aveva fatto la borghesia nei riguardi della concezione religiosa del mondo. 4

Engels distingue, poi, nella storia del socialismo, una tendenza puramente “politica”, rappresentata da Blanc, e una tendenza puramente “economica”, rappresentata da Saint-Simon, Fourier e Owen, e rileva che esiste tra di esse un rapporto di complementarità, in quanto entrambe si fondano sull’illusione che sia possibile combattere l’ordine borghese restando sul suo stesso terreno ideologico.

Infatti, come egli osserva acutamente, sia nel caso in cui si avanzano rivendicazioni come quella del ‘prodotto integrale del lavoro’ o del ‘salario equo’ (i cui equivalenti odierni possono essere ravvisati nei ‘lavori socialmente utili’ o nel ‘mercato equo e solidale’), sia nel caso in cui si tenda a costituire un “nuovo diritto”, l’ideologia giuridica mantiene tutta la sua forza. Quest’ultimo caso è, d’altra parte, una delle varianti del discorso che enfatizza la ‘natura democratica e sociale della Costituzione italiana’, laddove, sotto il segno del togliattismo e del gramscismo, cioè dell’uso revisionista del pensiero di Gramsci, la nozione, per l’appunto revisionista, di una ‘società intermedia’, in parte capitalistica e in parte socialista o né capitalistica né socialista o, ancora, berlinguerianamente dotata di ‘elementi di socialismo’, si sposa al concetto, altrettanto revisionista, ultrasoggettivista e, nella fattispecie, ‘eccezionalistico’, del ‘caso italiano’, come se qui le leggi del modo di produzione e dello Stato contemporaneo fossero, non si sa per quale magia, sospese e come se Marx, tra l’altro, non avesse spiegato negli articoli dedicati alle Lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850 che la funzione delle Costituzioni democratico-borghesi è quella di impedire al proletariato di avanzare dalla emancipazione politica alla emancipazione sociale e alla borghesia di non retrocedere dalla restaurazione sociale alla restaurazione politica: 5

La classe operaia, spogliata di ogni possesso dei mezzi di produzione dalla trasformazione del modo di produzione feudale in quello capitalistico e, attraverso il meccanismo dei modi di produzione capitalistici, costantemente generata in questa condizione ereditata di mancanza di proprietà, non può, avendo inforcato gli occhiali dell’illusione giuridica, vedere la condizione della propria esistenza, non può avere alcuna coscienza di sé. 6

Orbene, l’effetto di accecamento che il ‘diritto eguale’ borghese genera sui lavoratori non è un fenomeno puramente mentale o psicologico, cioè il prodotto di un imbroglio perpetrato dagli specialisti del diritto (magistrati, avvocati, giuristi, dirigenti dell’amministrazione statale ecc.) nei confronti dei lavoratori, ma, come accade anche con altre forme di ‘falsa coscienza’ (ad esempio, con l’ideologia religiosa), affonda le sue radici nel terreno materiale della produzione e circolazione capitalistica, che riproduce incessantemente il ‘diritto’ nei rapporti sociali.

In altri termini, prescindendo sia dalla volontà più o meno frequente d’inganno, di raggiro e di frode, sia dalla maggiore o minore parzialità ed arbitrarietà nella loro formulazione ed applicazione, le leggi dello Stato borghese sono ingiuste proprio perché sono giuste, ossia corrispondono a quella ideologia giuridica in base alla quale – come è stato detto con un’espressione tanto sarcastica quanto veritiera – lo Stato borghese proibisce sia al ricco che al povero di dormire sotto un ponte.

Perciò, Engels individua la condizione teorica di possibilità dell’ideologia proletaria nel gettar via “gli occhiali dell’illusione giuridica” e nel fondare la conoscenza su di un’analisi scientifica della realtà. Si tratta di un’analisi che, da un lato, dissolve quei fantasmi filosofici che sono l’‘homo oeconomicus’ dell’economia politica, l’‘homo rationalis’ della teoria borghese della conoscenza e l’‘homo juridicus’ della ideologia del diritto, e dall’altro mette in luce il legame necessario fra quest’ultima e la formazione economico-sociale capitalistica. Quei fantasmi, tuttavia, non sono unicamente ‘idōla mentis’; essi sono bensì ‘apparenze reali’, generate dall’effetto congiunto dei rapporti di produzione capitalistici e dell’intervento della borghesia, incarnato in una molteplicità di pratiche (politiche, giuridiche, religiose ecc.) svolte attraverso una molteplicità di apparati ideologici di Stato (parlamento, stampa, tribunali, scuole, chiese ecc.).

Engels individua quindi la condizione pratica di possibilità del costituirsi dell’ideologia proletaria ed il correlativo superamento di quelle forme di coscienza necessariamente falsa (non in un’astratta presa di coscienza, non in un processo teleologico di sviluppo dall’oggetto al soggetto, non in una mera ‘importazione’ della teoria nella classe operaia, ma) nella fusione tra la teoria marxista e l’ideologia ‘spontanea’ della classe operaia, quale si esprime nel fuoco della lotta di classe reale. Il luogo privilegiato a partire dal quale si pongono le premesse per il reale superamento della ideologia giuridica (e di ogni ideologia borghese) è dunque la pratica della lotta di classe proletaria.

Nella conclusione di Juristen Sozialismus Engels sottolinea il fatto che «ogni classe che lotta deve... formulare in un programma le sue esigenze sotto forma di richieste legali». 7 A questo punto acquista tutta la sua attualità la questione concernente il carattere, la forma e il significato delle rivendicazioni giuridiche del movimento operaio. Alla domanda se sia possibile che le rivendicazioni giuridiche avanzate dal proletariato conducano ad un indebolimento e non ad un rafforzamento del dominio della borghesia sulla società, occorre dare una risposta coerente con la critica marx-engelsiana (cioè con la critica scientifica) dell’ideologia giuridica e con l’esperienza storica del movimento operaio. Ebbene, Engels ci insegna che è possibile dare a quella domanda una risposta affermativa, la quale permette al movimento operaio di passare tra Scilla e Cariddi, evitando sia l’omologazione del riformismo sia l’emarginazione dell’estremismo: per indebolire il dominio della borghesia il proletariato deve avanzare non solo rivendicazioni giuridiche diverse da quelle della borghesia, ma deve anche avanzarle in modo diverso da quello della borghesia.

Lo stesso Engels, in altra sede, fornisce un esempio chiarificatore di questo modo di condurre la lotta politica di classe. Egli analizza la rivendicazione giuridica del ‘salario equo’, avanzata dai sindacati inglesi, mostra che essa non regge ad un’analisi scientifica della struttura asimmetrica dei rapporti sociali tra le classi e trae la seguente conclusione: «Lasciate… che il vecchio motto venga seppellito per sempre e rimpiazzato con un altro: possesso dei mezzi di produzione - materie prime, fabbriche, macchinari - agli operai stessi!». 8 Parafrasando Engels, a questo slogan, che mantiene per altro intatta la sua validità, se ne può affiancare uno che concerne la giusta direttiva che, nella odierna congiuntura dello scontro fra le classi e della conseguente trasformazione politico-istituzionale dello Stato, i comunisti devono dare alle masse lavoratrici:

Sotterrate per sempre il vecchio slogan della difesa della Costituzione borghese e sostituitelo con questo: contro secessionismo, federalismo e nazionalismo, per la repubblica socialista dei lavoratori italiani!

Risulta chiaro allora che, per risolvere dal punto di vista non-giuridico del materialismo storico (o, se si preferisce, dal punto di vista di un “uso alternativo del diritto”) 9 il duplice problema della formulazione di corrette rivendicazioni del movimento operaio e della corretta formulazione di tali rivendicazioni, ciò che va posto al centro del programma politico è l’effetto di demistificazione dei fondamenti dell’ideologia borghese (‘diritto’, ‘economia’, ‘Stato’ ecc.) che quelle rivendicazioni sono in grado di generare tra i lavoratori.

Per converso, Engels ci mette in guardia dalle conseguenze negative di una semplice ‘logica del ribaltamento’ (nella quale, se non sono chiari lo scopo rivoluzionario del rovesciamento dello Stato borghese e l’effetto di demistificazione dell’ideologia giuridica, si risolve inevitabilmente lo stesso ‘uso alternativo del diritto’). 10 Poiché una logica siffatta si limita a rovesciare in modo simmetrico le posizioni della borghesia, l’azione del movimento di classe non solo resta confinata al terreno dell’esistente, ossia a posizioni riformistiche, ma la stessa lotta ideologica per imporre rivendicazioni politicamente giuste risulta inutile, in quanto si riduce ad una semplice questione di ‘logica’.

Per quanto concerne, poi, le accorate lamentazioni che i teorici e i politici revisionisti hanno levato con monotona insistenza, allorché denunciavano l’insufficienza o addirittura l’assenza di una teoria dello Stato nei classici del socialismo, va detto che quei teorici dimenticavano o facevano finta di dimenticare che Marx e Lenin non si sono mai posti il problema dello Stato borghese se non nella forma della sua distruzione, poiché per gli autori del Manifesto la pratica politica di classe ha come oggetto lo Stato borghese e come obiettivo, prima, la distruzione della macchina burocratico-repressiva e poi, attraverso un periodo di transizione non breve, noto come dittatura del proletariato, 11 la sua sostituzione con un semistato socialista che rechi inscritto nel proprio modello di funzionamento il codice della sua estinzione. 12

La posizione neo-ortodossa, qui esposta ed argomentata, non va intesa né come un atto di fede nei classici del socialismo scientifico né come il prodotto del nichilismo giuridico marxista-leninista, bensì (quale vuol essere e quale a me sembra che sia) come una decisiva premessa scientifica per affrontare correttamente, sia sul piano del metodo che su quello del merito, sia sul piano della critica teorica che su quello della critica pratica, le questioni concernenti la lotta proletaria per la conquista del potere politico di Stato, la distruzione della macchina statale borghese e la edificazione dello Stato socialista.

Contrariamente a quanto affermano e si sforzano di far credere le vestali della filosofia del diritto e della politologia borghesi, esiste infatti una ricca e articolata teoria comunista dello Stato proletario, del potere costituente e della vera sovranità del popolo, depositata non solo negli scritti di Stuçka e Pašukanis che sviluppano la critica marxista del diritto borghese e pongono le basi di una concezione socialista del diritto, ma anche nelle Costituzioni sovietiche del 1918, del 1924 e del 1936, che segnano altrettante tappe nella costruzione del sistema politico-istituzionale della dittatura del proletariato, cioè dell’unica possibile fase di transizione dal capitalismo al socialismo/comunismo. 13


Note
1 F. Engels – K. Kautsky, Il socialismo giuridico (Juristen-Sozialismus), a cura di E. Maestri, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2015. Siccome la traduzione dello scritto engelsiano-kautskiano non è sempre perspicua, mi sono permesso in alcuni casi di modificarla al fine di rendere il senso del testo più accessibile al lettore italiano.
2 Un esempio clamoroso di disonestà intellettuale e di malcostume accademico è quello che caratterizza, all’insegna di un anticomunismo livoroso, un’antologia curata dall’ex-marxista Riccardo Guastini nel 1980, Marxismo e teorie del diritto. Il libercolo merita di essere segnalato per documentare l’omissione, non si sa se intenzionale o frutto di semplice ignoranza, dell’importante scritto di Engels e di Kautsky, che qui si commenta.
3 Ivi, p. 36 e ss.
4 Ivi, p. 37.
5 K. Marx, Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850, in K. Marx – F. Engels, Opere scelte, Editori Riuniti, Roma 1969, p. 411.
6 F. Engels – K. Kautsky, op. cit., p. 38.
7 F. Engels – K. Kautsky, op. cit., p. 61.
8 Articolo di Engels per il «Labour Standard», pubblicato come articolo di fondo il 7 maggio 1881. Il testo è reperibile in Rete al seguente indirizzo: https://www.marxists.org/italiano/marx-engels/1881/labourstandard.htm.
9 L’espressione “uso alternativo del diritto” ha in Italia una sua precisa storia. Fu coniata da Pietro Barcellona quale principale organizzatore di un convegno svoltosi, sotto questo titolo, a Catania nel maggio del 1972 e al quale parteciparono giuristi e magistrati della generazione che allora si affacciava sulla scena della ricerca giuridica e del conflitto sociale. La tesi di fondo proposta dagli organizzatori era quella di un’applicazione dell’analisi marxista all’esperienza operativa del diritto. Tale tesi muoveva: a) dal presupposto secondo cui il contrasto tra i diversi orientamenti interpretativi si andava trasformando sempre più esplicitamente in uno scontro di politiche del diritto; b) dalla constatazione secondo cui i tradizionali postulati della democrazia economica (il mercato della libera concorrenza) e della democrazia politica (il parlamento come luogo di formazione della volontà generale e di esercizio del potere legislativo) apparivano nettamente trasformati e sostanzialmente depotenziati, con la conseguenza che la realtà della prassi giurisprudenziale dimostrava l’assoluta insufficienza delle tradizionali categorie concettuali del diritto eguale generale ed astratto, ovvero del diritto borghese.
10 Non a caso la proposta di un uso alternativo del diritto si inscriveva in una visione democratico-borghese, quindi illusoria e mistificante, della Costituzione, concepita in base al retorico articolo 3 come la matrice di una scelta, quella in favore delle classi subalterne, che si assumeva fosse ìnsita nel codice genetico della Costituzione stessa (“nata dalla Resistenza” ecc. ecc.), laddove ancora una volta veniva ignorata la lezione di Marx, secondo cui la funzione delle Costituzioni democratico-borghesi è quella di impedire al proletariato di avanzare dalla emancipazione politica alla emancipazione sociale e alla borghesia di non retrocedere dalla restaurazione sociale alla restaurazione politica. Sennonché il processo di fascistizzazione in corso dimostra quanto sia impellente e cogente per la borghesia imperialista, in una congiuntura che resta, checché se ne dica, economicamente regressiva, finanziariamente pericolosa e tendenzialmente esplosiva, l’ulteriore passaggio dalla restaurazione sociale alla restaurazione politica.
11 A smentire i corifei e le prèfiche dell’assenza di una teoria marxista dello Stato basterebbe la specifica problematica istituzionale, quanto mai vasta, complessa ed articolata, della dittatura del proletariato, oggetto non a caso di una totale rimozione e/o demonizzazione.
12 Una precisazione terminologica è opportuna. “Democrazia” è un grecismo che suggerisce l’idea di un “potere del popolo”: una circostanza, questa, che è lontana dalla realtà, antica e moderna (la “democrazia ateniese” non era una democrazia e il “popolo” era e­sclusivamente composto di proprietari, con l’esclusione di tutti i ceti dominati). Un sintagma come “de­mocrazia borghese” è dunque etimologicamente decettivo, poiché letteralmente significa “potere del popolo...borghese”; all’opposto, il termine di “dittatura” significa comandare, ‘déttare’ leggi (da parte di un tiranno o di un magistrato elet­to, di un organismo o di una classe). Engels, Marx e Lenin designavano perciò il “comando della classe borghese” con l’espressione di dittatura della borghesia, indicando in tal modo la classe sociale che “détta” legge.
13 Per una panoramica ampia e rigorosa su questo tema è da vedere l’antologia Teorie sovietiche del diritto, a cura di U. Cerroni, Giuffrè, Milano 1964. Più recente, in lingua russa, di Sergej S. Alekseev va segnalata la Teoria generale del diritto (Общая теория права), in due volumi, Moskva, Juridičeskaja literatura, 1981-82, pp. 363 + 363. È un manuale universitario che fornisce un’ottima base da cui partire per ricostruire l’intera storia del diritto sovietico (precedente alla ‘perestrojka’). Devo a Paolo Selmi questa indicazione bibliografica.
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Comments

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Paolo Selmi
Monday, 12 July 2021 11:29
Caro Eros,

ho recuperato il link al manuale sovietico in due volumi
https://vk.com/wall-77789569_229
è in formato DJVU e liberamente scaricabile. Tra l'altro, dal punto di vista bibliografico è una miniera vera e propria.
E molte delle monografie citate sono state anch'esse scansite, e sono liberamente scaricabili. In questo i compagni russi stanno facendo un lavoro meraviglioso di conservazione e archiviazione, e tutto è liberamente accessibile.

In alcuni casi vanno ancora oltre e, per esempio, manuali come questo a uso delle facoltà economiche delle università sovietiche, è stato prima scansito e poi trasformato in HTML, così da consentire anche copiaincolla molto veloci
СОВЕТСКОЕ ПРАВО (Diritto sovietico)
Под редакцией доц. А. В. ДОЗОРЦЕВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЫСШАЯ ШКОЛА», МОСКВА — 1969
http://bse.uaio.ru/SOVPRA/01.htm

Ma la chicca vera e propria, per un lavoro di ricerca veramente completo, è l'archivio della rivista "Stato e diritto" (Государство и право) 6-12 numeri annuali completamente scansiti dal 1937 al 1991! E oltre
http://lib1.usla.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=126

Mi tengo tutte queste tracce in questo commento, così da poterle recuperare agevolmente aldilà di questa pausa sigaretta.

Finito il lavoro sui profsojuz e quello più generale sulla pianificazione, se sono ancora in forze sarebbe davvero IMPORTANTE, oltre che interessante, ripartire da questo lavoro di Engels e andare avanti fino all'inizio degli anni Ottanta in URSS.

Importante, mi segno anche questo a titolo di appunto di lavoro, è il periodo della NEP. come per i sindacati sovietici, o l'emulazione socialista, è proprio nella fase di transizione dove il modo socialistico di produzione progressivamente cresce e pone le basi per sostituire quello capitalistico, che anche il diritto svolge necessariamente un ruolo a dir poco fondamentale.

Inoltre, altro appunto che ritengo utile annotare in questo commento, studiare la NEP storicamente data in questa fase non è solo propedeutico a delineare possibili traiettorie di transizione valide ancora oggi dal capitalismo al socialismo, ma aiuta a interpretare correttamente anche dinamiche attuali di sviluppo socioeconomico nelle diverse parti del globo. RPC->ingresso in WTO / aumento delle liberalizzazioni e dei settori a investimento privato->riconoscimento dei fondamenti del diritto internazionale (borghese)->riconoscimento delle dinamiche e delle logiche alla base del modo capitalistico di produzione->creazione di un ambiente giuridico che crea forti vincoli protezionistici grazie ai quali assetti proprietari e societari sono garantiti per esponenti pubblici e privati del capitalismo nazionale, ma non intacca minimamente i meccanismi alla base del modo capitalistico di produzione stesso, non solo non favorendo ma impedendo (tramite il riconoscimento giuridico della proprietà privata dei mezzi di produzione e della sua inalienabilità in condizioni normali di esercizio) una qualsiasi transizione a rapporti socialistici di produzione.

Fine pausa sigaretta, ma davvero quello che hai toccato con questo lavoro è un argomento che apre un mondo: un mondo di cui oggi c'è veramente bisogno di recuperare le coordinate e approfondire, per acquisire sempre più consapevolezza di cosa sta accadendo, dei propri obbiettivi e di come raggiungerli.

Grazie di tutto
Paolo
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