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orizzonte48

Riforma costituzionale

I problemi che il referendum non può affrontare

di Quarantotto

10418 1 111. L'approvazione, in dirittura d'arrivo, delle riforma costituzionale pone il problema (come vedremo, quasi solo "teorico") di rammentare l'intera gamma di problemi di violazione dei principi fondamentali della Costituzione che ne risultano coinvolti.

Non è a questo punto pensabile che il referendum si svolga nella piena consapevolezza di questi stessi problemi: se ciò fosse anche lontanamente ipotizzabile, la maggior parte di quelli sostanziali fra essi (cioè quelli relativi alla compromissione irrimediabile dei principi non revisionabili della stessa Costituzione), sarebbe stata già evidenziata (e risolta) in sede di ratifica del Trattato di Maastricht e, a maggior ragione, in sede di revisione dell'art.81 Cost.

 

2. Ma le condizioni, - culturali, mediatiche e politiche-, che avrebbero consentito tale possibilità di "resistenza" della legalità costituzionale sono, evidentemente, da tempo venute meno.

Basti dire che la motivazione e i presupposti politici di questa riforma sono stati definiti, e mediaticamente supportati in modo totalitario, su queste basi: "se facciamo le riforme che gli italiani chiedono da 20 anni, anche i populisti indietreggiano".  

Insomma, queste riforme, proprio queste, le avete chieste voi: lo attesta il sistema mediatico a supporto della formulazione governativa e il "fattoide" diviene incontestabile, nell'opinione di massa; qualsiasi obiezione sulla attendibilità, nei fatti storici e in termini di legittimità, di tale iper-verità, è un'inutile discussione per "professoroni".

 

3. Cerchiamo di elencare i principali problemi di grave violazione della legalità costituzionale che gli italiani si trovano a dover fronteggiare - senza poter avere, a tal fine, i mezzi culturali e di corretta formazione dell'opinione in sede di referendum- e a cui, per molti aspetti, potrebbe porre riparo solo la Corte costituzionale.

Un simile elenco deve procedere in base all'ordine logico di pregiudizialità di una questione rispetto alla successiva, nel senso che in testa allo stesso elenco dovrebbe comparire il problema che, una volta compreso e risolto, assorbe e travolge tutti gli altri. 

Proviamo a farlo:

a) indipendentemente dai suoi contenuti, QUESTO PARLAMENTO non aveva il potere legittimo di adottare una revisione costituzionale

E neanche, a rigore, di approvare qualunque altra legge che non fosse stata caratterizzata da ragioni obiettive di urgenza immediatamente manifestatesi all'indomani della sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale: quindi, anzitutto, poteva adottarsi, in corretta applicazione del principio della prorogatio dell'organo travolto della illegittimità costituzionale del suo processo elettivo, una legge elettorale per consentire lo svolgimento di immediate elezioni (lo abbiamo visto qui). 

Questa conclusione è confermata (e in termini logico-giuridici non poteva essere altrimenti), proprio in sede di "audizione" sulla riforma costituzionale, da Mario Dogliani, "professore di Diritto Costituzionale, Università di Torino, secondo cui:

«il generale accordo sul fatto che l’attuale legislatura debba avere l’intera durata quinquennale costituzionalmente prevista, comporta uno sfregio dei cosiddetti effetti retroattivi della sentenza della Corte costituzionale, e cioè del significato obiettivo della sentenza.

Sfregio che consiste nel far leva sullo spropositato premio di maggioranza - dichiarato incostituzionale - proprio per autoassegnarsi quella durata al fine di approvare gli strumenti - elettorali e costituzionali - volti a sopraffare le attuali minoranze interne e le opposizioni esterne»";

b) Il contenuto della riforma costituzionale non è conforme al potere di revisione comunque attribuito al Parlamento.

Anche superando il primo clamoroso (e giuridicamente insuperabile) scoglio di legittimità costituzionale super-pregiudiziale sopra evidenziato, ne segnaliamo un secondo che afferisce al contenuto della riforma e, di conseguenza, ad un aspetto che inficia in partenza, in termini di fondamentale incostituzionalità, persino e proprio il conseguente referendum che gli italiani saranno chiamati a svolgere. 

Il ragionamento, precisato a sua volta da un grande costituzionalista come Vincenzo Caianiello, lo possiamo riassumere in questa (evidente) conclusione:

"Per come è previsto dall'art.138, il potere di revisione appare chiaramente preordinato a modifiche puntuali che lascino intatto l'impianto complessivo, dato che la possibilità di assoggettamento (solo eventuale) a referendum oppositivo difficilmente consentirebbe che possano accorparsi in un solo quesito più oggetti se non coartando la volontà dell'elettore, costretto ad esprimersi con un'unica risposta in senso negativo su oggetti tra loro non omogenei."

Tant'è vero che la conseguenza di ciò è che: 

"...se i mutamenti, che vengono apportati, sono tanto radicali da farne risentire anche le parti non espressamente modificate, ne discendono in prospettiva squilibri ad antinomie che portano all'indebolimento dell'insieme, così esponendolo al sempre più frequente rischio di manomissioni. E poi come si risolveranno i contrasti tra la prima e la seconda parte della Costituzione, che già si vanno profilando come conseguenza delle modifiche proposte?

Se volessimo prendere a prestito gli istituti del diritto privato, useremmo la formula del "procedimento in frode alla legge", consistente nel porre in essere atti che, se considerati separatamente, appaiono in sè validi, ma che producono nella loro sinergia un risultato che eccede o capovolge la premessa...";

c) Il monocameralismo "de facto" è compatibile soltanto con una legge elettorale strettamente proporzionale, a pena di violazione dell'art.48 Cost. (sulla "eguaglianza" e "libertà" del voto proprio di ciascun cittadino) così come ribadito nel suo significato dalla stessa sentenza della Corte costituzionale sul "Porcellum".

Venendo dunque a un contenuto più puntuale, e ritenuto centrale, della riforma, l'instaurazione del monocameralismo sostanziale (essendo i principali e più essenziali atti di indirizzo politico di vertice lasciati alla potestà di una sola camera), come ha evidenziato Luigi Ferrajoli, sempre in sede di audizione sulla riforma, implica l'adozione di un sistema elettorale "perfettamente" proporzionale: in realtà, alla luce della preferenza in tal senso mostrata nei lavori della Costituente, una volta venuta meno la contitolarità del Senato nella pienezza della funzione legislativa, il sistema proporzionale avrebbe dovuto essere esplicitamente costituzionalizzato, prevenendosi ogni futura discrezionalità sulla legge elettorale, venuta meno a seguito della riforma ora in approvazione. Dice infatti, ineccepibilmente, Ferrajoli:

«Il difetto maggiore dell’attuale progetto governativo di riforma del Senato consiste nella sua associazione alla legge elettorale, quale risulta anch’essa dal progetto governativo. Questa riforma del Senato consiste infatti, sostanzialmente, nella sua abolizione: sono infatti assai poche e scarsamente rilevanti le competenze che gli vengono attribuite. Essa consiste, in breve, nella trasformazione dall’attuale bicameralismo perfetto in un sostanziale monocameralismo. C’è una condizione perché il monocameralismo sia un fattore di rafforzamento anziché di emarginazione del ruolo del Parlamento: che l’unica Camera - la Camera dei deputati - sia eletta con un sistema elettorale perfettamente proporzionale, in grado di rappresentare l’intero arco delle posizioni politiche »;

d) i vizi genetici e sostanziali di legittimità delle camere deliberanti la riforma, della non deliberabilità in sede di referendum popolare di una revisione eccedente, per ampiezza e eterogeneità di oggetti, i suoi limiti naturali e invalicabili, nonchè di difetto di rappresentatività del voto all'interno del sistema che ne conseguirebbe inevitabilmente, si riflettono su tutte le istituzioni di garanzia costituzionale cui elezione dipende dall'assetto istituzionale così instaurato: innanzitutto, il Presidente della Repubblica e la stessa Corte costituzionale. 

Tali organi, per le condizioni di preposizione irreversibilmente mutate, nel senso dell'appiattimento su una maggioranza parlamentare governativa (frutto a sua volta di un sistema elettorale non costituzionalmente rappresentativo), perdono la loro indispensabile neutralità super partes e divengono inidonei a rappresentare pienamente degli istituti di bilanciamento del potere politico di vertice accentrato sul solo Esecutivo.  

 

4. A questo punto conviene interrogarsi sulle probabilità che il referendum possa correggere il "legno storto" della riforma sottoposta al giudizio dell'elettorato.

Abbiamo visto che, dati i suoi "oggetti non omogenei", una corretta valutazione popolare "di merito" sia praticamente impossibile.

E' poi, in concreto, altamente probabile che la campagna politico-mediatica in vista del referendum, - cioè ciò che verrà instillato nell'opinione di massa da parte delle forze politiche, mediatiche e economico-finanziarie oggi prevalenti nel controllare le istituzioni-, sarà incentrata:

- sulla presunta (e peraltro modestissima) riduzione dei costi della politica derivante dalla riforma, come se fosse una priorità di sistema capace di prevalere sulla democrazia sostanziale che verrebbe sacrificata;

- sulla altrettanto presunta accelerazione del processo legislativo - che è un altro fattoide privo di riscontro nei dati dell'effettivo funzionamento del bicameralismo-, cioè sul decisionismo (dell'Esecutivo) come valore in sè: e questo pur non avendosi alcuna prova che il bicameralismo abbia mai rallentato sia l'adozione dei più importanti atti che hanno mutato l'assetto costituzionale del 1948 (su tutti, il vincolo esterno "europeista", a cominciare da Maastricht per finire al fiscal compact e all'introduzione del pareggio di bilancio), nè mai impedito una superproduzione legislativa che affligge la certezza del diritto come conseguenza della quasi totalitaria titolarità governativa nell'iniziativa delle leggi approvate.

 

5. Ma se andiamo a vedere come sia possibile che questi temi abbiano una presa sull'elettorato, grazie alla consueta grancassa mediatica di supporto, un punto di riferimento plausibile lo possiamo trovare nei risultati delle elezioni europee del 2014.

In tale occasione, infatti, è prevedibilmente compresente quella maggior "idealizzazione" delle motivazioni dell'elettorato e quella tendenza a ipersemplificare le stesse motivazioni su slogan antisistema accuratamente instillati dai media e dalle forze sovranazionali "di mercato" che predispondono l'opinione publbica in senso decisivo.
 Questo dunque il campo del voto ragionevolmente presumibile sul piano di queste motivazioni "indotte":
 
seggi620
 

Gli elettori dei principali partiti di governo, uniti a quelli delle "teoriche forze" di opposizione che, comunque, sono portatrici, da decenni, di proposte di modifica costituzionale in sostanza coincidenti con quella attuale, uniti, ancora, a quelli ricavabili all'interno di forze come il M5S, - (che hanno una base di consenso ampiamente fluida, cioè che si unifica su un denominatore comune incentrato sullo slogan "casta-spesa-pubblica-improduttiva" e che dunque non sono disciplinabili compattamente sulla linea seguita dai parlamentari)-, sono ampiamente maggioritari.

Il referendum, in questo contesto oggettivo, di cui non si può presumere un mutamento sostanziale (tranne un certo rafforzamento del M5S che però porta semplicemente all'ampliamento delle forze fedeli prioritariamente al principio anti-casta-spesa-pubblica improduttiva), avrebbe un esito approvativo, o meglio non oppositivo, praticamente scontato. Salve sorprese del tutto atipiche, rispetto al paradigma "mediatico-culturale" attuale.

Credo che ciò illustri meglio perchè in precedenza si era posta la questione in questi termini:

http://twitter.com/smigol73/status/653561233736617984/photo/1

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