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effimera

Il Governo decreta lo stato di polizia | Per una prima lettura dell’ennesimo decreto liberticida

di Paolo Punx

Uliano Lucas.jpgChe nel mondo tiri una brutta aria è ormai evidente.

Dopo lo sdoganamento e le complicità con il genocidio dei palestinesi si sta globalmente scivolando verso forme di dominio senza limiti che stanno progressivamente erodendo ogni forma di mediazione.

L’Europa stessa, purtroppo, assomiglia a un Giano bifronte, che mostra da una parte il volto del riarmo e della guerra e dall’altro quello dell’autoritarismo.

L’ennesimo decreto liberticida approvato pochi giorni fa dal Consiglio dei Ministri si inscrive in questo contesto generale.

Penso valga la pena di provare ad analizzare quelle parti del decreto che limitano ulteriormente qualunque forma di dissenso.

L’articolo 4 del decreto oltre a estendere le zone rosse nelle città, consente di utilizzare lo strumento del DASPO per silenziare il dissenso e prevede l’arresto in flagranza differita in caso di danneggiamenti durante le manifestazioni.

Spetta al Prefetto individuare quali zone delle città inibire (per 6 mesi estendibili fino a 18) a soggetti arbitrariamente ritenuti pericolosi.

Non a caso la norma è volutamente generica nel definire tale presunta pericolosità, al fine di consentire alle cosiddette forze dell’ordine una sua applicazione discrezionale.

Infatti, il divieto di accesso si può applicare a:

  • Chi tiene nelle stesse aree comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza (ovviamente termini come “molesto”, oppure “concreto pericolo” sono così vaghi che forniscono un’enorme discrezionalità al soggetto accertatore);
  • Persone denunciate negli ultimi 5 anni per delitti contro la persona o il patrimonio e… senza aggiungere gli altri reati, è importante segnalare che non si tratta di persone condannate per quei reati, ma semplicemente denunciate;
  • Coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione di manifestazioni pubbliche negli ultimi 5 anni. Per tali soggetti il divieto può riguardare anche i luoghi dove sono stati commessi tali reati (quindi anche il percorso di un corteo).

Pertanto il Questore, con proprio provvedimento (DASPO), può vietare l’accesso ad aree della città ai soggetti discrezionalmente ritenuti pericolosi. L’inottemperanza al provvedimento del Questore (DASPO) è punito con la reclusione da 1 a 2 anni.

Appare evidente che questo articolo del decreto, come avviene in ogni stato di polizia, oltre a restringere indiscriminatamente ed arbitrariamente la libertà di circolazione facendo a pezzi qualunque presunzione d’innocenza (dato che si applica anche a persone che non hanno condanne passate in giudicato), affida interamente l’applicazione delle norme al Prefetto (ossia il rappresentante locale del Governo) ed al Questore, escludendo la magistratura, a cui solo successivamente si potrà provare a ricorrere.

Infine, l’articolo 4 estende la possibilità di arresto in flagranza differita (che è un ossimoro, dato che il secondo termine contraddice il primo) anche in caso di danneggiamenti avvenuti durante manifestazioni pubbliche, nelle 48 ore precedenti (prima era previsto solo per il reato di lesioni).

L’articolo 7 non solo consente fermi e perquisizioni prima e durante le manifestazioni, ma introduce anche il cosiddetto fermo preventivo fino a 12 ore.

La prima parte di questo articolo estende una norma “emergenziale” della fatidica Legge Reale (art.4 L.152/1975) consentendo alle cosiddette forze dell’ordine di identificare e perquisire a propria discrezione chi partecipa o si reca a una manifestazione. È del tutto evidente il carattere intimidatorio di una simile norma, con la possibilità di identificare e perquisire chiunque si sta recando a un corteo (è anche del tutto evidente quanto un simile atteggiamento a inizio corteo contribuisca a creare subito una inutile e provocatoria tensione).

Assai peggio è la seconda parte dell’articolo che consente alle forze dell’ordine, in occasione di manifestazioni, di trattenere in questura fino a 12 ore persone che negli ultimi 5 anni sono state anche solo segnalate per presunti reati commessi con violenza nei confronti di persone o cose in occasioni di manifestazioni.

La discrezionalità, la discriminazione e la limitazione della libertà introdotte dall’applicazione di tale norma sono evidenti e non vengono certo mitigate dall’obbligo di informare un Pubblico Ministero (PM), che può ordinare il rilascio della persona fermata. Non solo passa del tempo prima che un PM decida, ma difficilmente chi nei processi rappresenta l’accusa deciderà di contraddire l’informativa della PS.

Francamente non vi è traccia di alcuna tutela in questo fumoso passaggio formale applicato al fermo preventivo.

L’articolo 9 rende ancora più restrittivi i provvedimenti in materia di manifestazioni contenuti nel Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) risalente all’epoca fascista (R.D. 773/1931)

Innanzitutto è bene precisare che le sanzioni amministrative (consistenti multe) previste per dissuadere chiunque dall’organizzare o partecipare alle manifestazioni, vengono comminate dal Prefetto e non dall’Autorità Giudiziaria, per cui hanno una precisa direzione e connotazione politica/governativa.

Nello specifico, il Prefetto può comminare le seguenti sanzioni amministrative:

  • da 1.000 a 10.000 euro per chi promuove (anche attraverso social, mail, o gruppi chiusi) riunioni in luogo pubblico senza darne preavviso almeno 3 giorni prima al Questore;
  • da 1.000 a 12.000 euro per chi non ottempera alle prescrizioni del Questore in caso di divieto o limitazioni della manifestazione;
  • da 1.000 a 10.000 euro se si devia dall’itinerario del corteo (spesso durante il percorso si tratta con la polizia per ampliare l’itinerario, ma con questo articolo il rischio è di ricevere poi una sanzione anche in caso di accordo sulla variazione);
  • da 500 a 3.000 euro se si turba una riunione pubblica (il termine turba potrebbe essere applicato anche ad una pacifica contestazione);
  • da 2.000 a 10.000 euro se chi turba una riunione pubblica è travisato o in possesso di oggetti atti a offendere;
  • da 2.000 a 20.000 euro per chi non obbedisce all’ordine di scioglimento impartito dalle Forze dell’Ordine;
  • da 400 a 2400 euro per “grida sediziose”;

Le sanzioni sono aumentate da1/3 fino a metà, per chi commette 2 violazioni nel corso di due anni, o tre nel corso di 5 anni.

Conviene precisare che la scelta di utilizzare delle sanzioni di competenza del Prefetto ha lo scopo evidente di evitare che la competenza sia in capo alla magistratura, riducendo così anche la possibilità che qualche giudice sollevi rilievi di incostituzionalità delle norme.

L’articolo 10 non solo vieta la partecipazione alle manifestazioni ad alcune persone, ma le obbliga a recarsi al commissariato per firmare in concomitanza con il corteo o la riunione.

Per chi è stato condannato per associazione sovversiva, ma anche per lesioni avvenute durante una manifestazione, il giudice può disporre il divieto di partecipare alle manifestazioni per un periodo di tempo da 1 a 3 anni (per pene più elevate si può arrivare fino a un massimo di 10 anni).

Il Questore può prescrivere al condannato di comparire nel commissariato indicato, una o più volte, nel corso della giornata in cui si svolge la manifestazione.

In caso di inottemperanza a tale disposizione la pena prevista è da 4 mesi ad 1 anno.

L’articolo 12 riguarda il cosiddetto scudo penale, applicato non solo alle cosiddette forze dell’ordine.

Tale articolo modifica le disposizioni contenute nell’articolo 335 del Codice di Procedura Penale. In sintesi, viene stabilito che quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, la persona non viene iscritta nel registro degli indagati (come accade per tutti gli altri reati), ma il nominativo viene annotato su uno speciale modello.

Il Pubblico ministero se ritiene non vi siano elementi per procedere, entro il termine massimo di 30 giorni archivia la pratica (è come se la contestazione non fosse mai esistita).

Qualora il PM ritenga siano necessari ulteriori accertamenti iscrive entro 120 giorni l’imputato nel registro degli indagati ed entro i successivi 30 giorni decide in ordine all’archiviazione.

In ogni caso (salvo il dolo), l’articolo 13 del presente decreto prevede la copertura delle spese legali per gli agenti in divisa.

Prima di evidenziare cosa comporta una simile procedura “agevolata” nello svolgimento delle indagini, è meglio chiarire che per tutti gli altri reati si viene iscritti nel registro degli indagati e che le indagini possono durare 6 mesi (anche secretate se il PM ritiene sussistere alcune condizioni) e possono essere prorogate fino a 1 anno e mezzo su richiesta del PM al GIP (Giudice per le indagini Preliminari).

Quando si tratta di giudicare qualche componente delle cosiddette Forze dell’Ordine, in genere si tende, anche grazie alla Legge reale, a considerare legittimo (giustificato) il loro operato, compreso l’uso delle armi.

Solo in rare eccezioni e dopo lunghi processi con la possibilità di acquisire robusti elementi probatori si è riusciti a rinviare a giudizio agenti accusati di lesioni od omicidio.

Ecco, con queste nuove norme, giusto per fare un esempio concreto, gli assassini in divisa di Stefano Cucchi non sarebbero nemmeno stati iscritti nel registro degli indagati!

La normativa, poi, non solo copre chi agisce in divisa, ma anche tutti gli aspiranti pistoleri che proteggono a colpi di armi da fuoco la loro proprietà privata.

Ciò che Trump dice esplicitamente quando rivendica l’impunità per qualunque azione compiuta dagli agenti dell’ICE, questo Governo lo assicura implicitamente ai nostrani agenti, che grazie a questa norma si sentiranno decisamente più liberi nell’uso delle armi da fuoco, non dovendo poi affrontare alcuna seccatura giudiziaria e lo stesso vale per gli aspiranti privati pistoleri.

 

Provando a concludere…

Terminata questa breve esposizione di alcune delle norme contenute nel decreto appena approvato dal nostrano Consiglio dei Ministri, a mio avviso vale la pena di soffermarsi su due aspetti di natura politica.

Il primo riguarda questa tendenza del capo dello Stato a firmare questi decreti liberticidi e firma dopo firma, il suo ruolo rischia di assomigliare sempre più a quello di Vittorio Emanuele II.

Il secondo aspetto è legato all’assenza di una reale opposizione parlamentare allo scivolamento verso uno stato di polizia.

Tutto ciò che sono riusciti a dire PD, M5S e AVS è che andrebbero aumentati gli organici di Polizia e le loro retribuzioni e che il decreto è illiberale, mentre come minimo quelli che si autodefiniscono “sinceri democratici” avrebbero dovuto quantomeno occupare le aule parlamentari!

D’altronde, ormai di sincero e di democratico è rimasto ben poco e se in Italia lo slittamento verso una gestione sempre più autoritaria della società è sponsorizzata dalla destra di governo, in Francia, per esempio, è sponsorizzata da Macron.

Tra l’altro, se domani il cosiddetto centro sinistra vincesse le elezioni, siete davvero convinti che abrogherebbero i decreti sicurezza? Io per nulla!

Lo scopo è quello di svuotare le piazze, criminalizzare il dissenso, impedire che possa nuovamente emergere un nuovo movimento.

Riempire le piazze, tenere insieme anime a pratiche diverse, difendere con complicità chiunque dovesse incappare nelle maglie di questo o altri decreti liberticidi è l’unica risposta possibile a chi vorrebbe dominare senza più alcun limite.

Ce lo insegnano i palestinesi che resistono, ma anche chi, nel ventre della bestia, si oppone con mille pratiche diverse alla violenza senza limiti e alle deportazioni dell’ICE, veri e propri pretoriani di Trump, oggi invitati speciali, insieme a Vance, al gran galà delle Olimpiadi invernali.

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