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operaieteoria

La Cassazione contro gli operai

Critica alla sentenza sui cinque operai FCA di Pomigliano

di Andrea Vitale

satira fca“Non l’abbiamo mai nascosto. Il nostro terreno non è il terreno del diritto; è il terreno della rivoluzione. Il governo, da parte sua, ha infine abbandonato l’ipocrisia del terreno legale; si è posto sul terreno rivoluzionario; giacché anche il terreno controrivoluzionario è rivoluzionario.

Così scriveva nel lontano 1848 il giovane Karl Marx. Siamo oggi di fronte a tutt’altra situazione di quella rivoluzionaria che nel ’48 sconvolgeva l’Europa, eppure questa frase è del tutto adeguata ad esprimere il giudizio sulla sporca faccenda che ha visto la Cassazione ribaltare la sentenza di appello e confermare il licenziamento dei 5 operai FCA di Pomigliano. Certamente non abbiamo a che fare con le titubanze e le indecisioni della borghesia tedesca né con la controrivoluzione prussiana, ma con una semplice e plateale denuncia della propria tremenda condizione fatta da un gruppo di operai e l’avallo che la magistratura fa della rappresaglia del padrone, il quale non può accettare nessuna critica e pretende il silenzio e la totale sottomissione degli operai che sfrutta. Nondimeno le parole di Marx risultano pregnanti in questo contesto.

“Non l’abbiamo mai nascosto. Il nostro terreno non è il terreno del diritto; è il terreno della rivoluzione.

I licenziati di Pomigliano hanno sempre avuto presente questo concetto e non hanno mai avuto il timore di dichiararlo a gran voce. Lo hanno fatto quando hanno detto che loro non erano interessati alla lunga e spesso sterile trattativa sulla vite in più o in meno da avvitare sulla linea di montaggio. Questo livello di scontro, se assolutizzato come unico piano di azione degli operai, presuppone l’accettazione eterna della propria condizione di “prestatori di lavoro” sotto il comando del padrone. Un piano conflittuale che in particolare nella crisi rivela tutti i suoi limiti, quando, sotto il ricatto della disoccupazione e della concorrenza fra proletari, la forza contrattuale operaia viene drasticamente ridimensionata.

I cinque operai, riflettendo sulle loro esperienze di lotta precedenti, hanno sviluppato una forte critica al limitato orizzonte dell’esperienza del sindacalismo di base, che non si è mai spinto oltre il rozzo punto di vista “della vite in meno”, una critica che li ha portati ad abbandonare lo Slai Cobas, l’organizzazione sindacale in cui si erano formati. Da allora in poi i cinque operai hanno sostenuto che l’obiettivo vero non era più per loro quello subordinato, seppure indispensabile, della operazione in più o meno sulla postazione o dell’euro in più, ma di costringere i Marchionne e soci a lavorare sulla catena sotto il comando operaio. Un modo ingenuo, colorito e d’effetto per esprimere un concetto fondamentale: che l’unico modo per garantire un vero e duraturo miglioramento della vita degli operai è la loro liberazione dalla schiavitù del lavoro salariato, dalla condizione per cui per vivere devono lavorare per un altro e possono lavorare solo se questo loro lavoro arricchisce quest’altro. La crisi pone inevitabilmente gli operai di fronte a questo dilemma e il fatto che nel più grande segmento operaio del nostro paese un gruppo di operai siano giunti a questa conclusione non può non aver suscitato un grande timore nel padronato, tanto che da quel momento in poi la persecuzione aziendale nei loro confronti è diventata asfissiante.

Si può mai credere che i cinque operai di Pomigliano, per quanto immatura e ai primi passi fosse la loro riflessione, abbiano potuto mai illudersi che un simile rovesciamento sociale possa avvenire mediante gli strumenti legali e istituzionali che questa società si è data proprio per difendere il suo assetto fondamentale, la proprietà privata?

Si può mai credere che per attivisti sindacali, educati negli anni alla lotta di fabbrica, non fosse chiaro il ruolo fondamentale giocato nel conflitto con i padroni ed il loro stato dai rapporti di forza? Come avrebbero mai potuto illudersi sul ruolo neutrale delle leggi e delle istituzioni, se loro stessi hanno dovuto subire e resistere alle cariche della polizia quando cercarono di impedire la deportazione forzata nel reparto confino di Nola? Come avrebbero mai potuto credere nella neutralità di magistratura e forze di polizia, quando per decidere lo sgombero dei picchetti bastano 24 ore al tribunale, ma lo stesso tribunale ci mette anni per reintegrare un operaio ingiustamente licenziato? Quando la polizia interviene pesantemente per rimuovere i picchetti che vogliono impedire lo svolgimento di un sabato di straordinario e non per sanzionare l’azienda che non avrebbe potuto richiedere straordinari programmati avendo metà delle maestranze in cassa integrazione?

Eppure questi cinque operai si sono impegnati in tutti questi anni in una lotta sul piano legale nei confronti dell’azienda, per impedire il loro licenziamento. Perché hanno scelto questa strada? La risposta è assai semplice ed immediata e solo chi è completamente a digiuno di lotte operaie non riesce a darsela. Imporre con gli scioperi il ritiro dei licenziamenti politici è cosa assai difficile, richiede da parte della massa operaia il massimo di compattezza e determinazione e che il padrone attraversi un momento di particolare debolezza, essendo ad es. in corso un picco produttivo legato ad un mercato favorevole oppure avendo commesse in scadenza. In generale è solo il timore di dover pagare conseguenze più gravi politiche ed economiche ad indurre i padroni a ritirare i licenziamenti politici. Esisteva forse una sola di queste condizioni quando nel 2014 il gruppo di operai FCA di Pomigliano è stato licenziato? Assolutamente no. Una parte di operai, quelli combattivi legati al sindacalismo di base e quelli meno produttivi, perché con limitazioni fisiche, era stata allontanata dalla fabbrica e trasferita nel reparto confino di Nola. Solo circa la metà dei rimanenti operai erano impegnati in produzione, costretti a ritmi impossibili e sottoposti alla soffocante vigilanza della gerarchia aziendale, sempre sotto il ricatto di essere ricacciati nell’altra metà, a cassa integrazione da anni. Fra gli operai in cassa integrazione erano stati inclusi tutti i militanti Fiom di fabbrica, l’unico dei sindacati confederali ad essersi opposto al piano Marchionne nel referendum del 2011. In queste condizioni anche un minimo di accenno di reazione da parte degli operai a favore di un gruppo di avanguardie combattive, isolate dalla massa, era impensabile. La via legale si è quindi mostrata ai cinque come l’unica via percorribile, una strada obbligata, altro che scelta! L’unica alternativa sarebbe stata la rinuncia ad ogni lotta e l’accettazione della “punizione” padronale, cercando di risolvere individualmente i drammatici problemi di sopravvivenza posti dal licenziamento. Una scelta che non sta nel dna di nessuno dei 5 licenziati.

In astratto è sempre giusto intraprendere la battaglia legale contro i licenziamenti politici, anche in presenza di rapporti di forza favorevoli, che riducono la contesa legale solo ad un secondario aspetto collaterale al terreno principale di scontro. Tanto più è giusta la difesa legale quando ci troviamo, come nel caso in questione, di fronte a licenziamenti ideologici, che cioè vogliono mettere in discussione la stessa possibilità degli operai di criticare il padrone. Il procedimento legale costringe comunque tutti gli attori del processo ad articolare e rendere palesi le proprie motivazioni, disvelando in molti casi l’odioso aspetto classista delle posizioni della parte datoriale e dei giudici. Un esempio ce lo ha dato il giudice del Tribunale di Nola, nella prima ordinanza del 04/06/2015, che individua come danno morale provocato alla Fiat dalla protesta operaia “la conseguente poca credibilità di una impresa avente in organico lavoratori che provano e palesano (mediante gravi accuse) una totale sfiducia nella conduzione manageriale al punto da attribuirne la responsabilità per i suicidi di altri lavoratori” (Tribunale di Nola, n. 18203/2015 del 04/06/2015, p. 16). Per il giudice un’azienda credibile non può avere alle sue dipendenze chi la critica radicalmente. Un primo passo verso la legalizzazione delle liste di proscrizione su base ideologica. La Cassazione, non è da meno nel giustificare i licenziamenti. La colpa dei cinque sarebbe di aver introdotto “in azienda una conflittualità che trascende il regolare svolgimento e la fisiologica dialettica del rapporto di lavoro” (Cassazione, Sezione Lavoro, n. 14527/18 del 06/06/2018, p. 7). In altre parole, per la suprema corte, se non ti limiti a scioperi simbolici e di facciata, ma lotti fino in fondo devi essere licenziato. Un passo avanti per la legalizzazione delle serrate e del licenziamento degli scioperanti.

Certamente, però, la sola possibilità di smascherare il ruolo della magistratura non basta a giustificare l’enorme impegno di una battaglia legale. Il terreno legale, la cui importanza è inversamente proporzionale alla forza operaia in campo, apre sempre la possibilità di una vittoria concreta, anche se questa sta diventando sempre più difficile grazie alle modifiche legislative in corso e all’orientamento sempre più sfacciatamente a favore della parte datoriale da parte dei giudici. A fondamento di questo stretto spazio a disposizione degli operai sta la stessa natura delle norme giuridiche, che da un lato devono garantire l’interesse generale dei capitalisti, per cui ciò che serve al capitale collettivo può essere in parziale contrasto con ciò che serve al singolo capitalista, dall’altro devono rappresentare l’interesse borghese come un interesse generale, universale, comune a tutti i cittadini. Gli operai licenziati quindi si sono mossi sul piano legale sapendo che la partita si giocava fra natura di classe della legge, che deve servire a tenere sottomessi gli operai, e quadro formale dei principi astratti di uguaglianza e libertà con cui i borghesi mascherano il proprio dominio. Una strada stretta che spiega anche l’andamento altalenante della vicenda giudiziaria. In primo grado si è perso malamente, in virtù del peso oggettivo che l’ingombrante presenza dello stabilimento FCA ha sul Tribunale di Nola. In Corte d’Appello ha invece pesato favorevolmente sia la lontananza dall’azienda che la pressione dell’opinione pubblica, che ha visto schierarsi numerosi giuristi ed intellettuali in favore degli operai. La sentenza d’appello non ha inteso mettere in discussione l’orientamento generale della Cassazione, che sta estendendo a dismisura l’applicazione di un fantomatico “obbligo di fedeltà”, ma ha preferito limitarsi a constatare che l’azione messa in scena dagli operai era una semplice manifestazione del diritto di esprimere il proprio pensiero, facendo così pesare di più l’aspetto universale astratto della legge rispetto a quello dell’interesse generale del capitale. In sede di Cassazione, cioè al livello più alto della magistratura e quindi naturalmente più sensibile agli interessi generali del capitale, la cosa si è di nuovo capovolta. Gli ermellini hanno subito compreso che se volevano assecondare e sostenere la necessità del capitale di aumentare il livello di sottomissione degli operai in questo periodo di crisi, che impone aumenti sia del grado di sfruttamento sia della pressione preventiva sugli operai per fiaccarne la resistenza e la capacità di ribellarsi, dovevano dare un segnale netto ed inequivocabile a favore della FCA. L’interesse del capitale collettivo è prevalso rispetto all’involucro universale della legge. Ed è proprio questo che ci rimanda alla seconda parte della citazione di Marx.

“Il governo, da parte sua, ha infine abbandonato l’ipocrisia del terreno legale; si è posto sul terreno rivoluzionario; giacché anche il terreno controrivoluzionario è rivoluzionario.

Ripetiamo, qui non stiamo a raccontarci favole, l’episodio in questione è lontanissimo dal rappresentare uno scontro tra rivoluzione e controrivoluzione, non di meno questa frase di Marx, scritta nel corso di una tempesta che sconvolse l’Europa, ci dà indicazioni su come leggere e valutare la decisione della Cassazione. Ogni controrivoluzione è rivoluzione, nel senso che è costretta a rompere il quadro legale vigente. Esattamente in questo senso si muove la sentenza della Cassazione, vediamo perché.

La prima cosa che balza agli occhi leggendo la sentenza recente della Suprema Corte è che essa entra a piedi uniti nel merito, cioè nel giudizio dei fatti, capovolgendo la valutazione che ne aveva fatto la Corte di Appello. Mentre per questa la rappresentazione del suicidio di Marchionne è “espressione del libero esercizio del diritto di critica dei lavoratori” (Tribunale di Napoli, n. 6038/2016 del 27/09/2016, p. 12), per la Cassazione “la rappresentazione scenica, ….., ha esorbitato dai limiti della continenza formale” (Cassazione, n. 14527/2018 del 06/06/2018, p. 7) per cui questo comportamento è “idoneo al ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro” (Ibidem). In realtà la differenza fra il giudizio d’appello e quello in cassazione è ben definita nel nostro ordinamento giuridico. Il giudizio d’appello è un giudizio di merito, che si occupa della ricostruzione e valutazione dei fatti. Tale giudizio comprende quindi sia i dati di fatto come provati in corso di causa, sia le questioni di diritto, in quanto gli avvenimenti vanno naturalmente inquadrati in una specifica fattispecie giuridica, sia essa penale o civile. La Cassazione esprime invece giudizi di legittimità, cioè limita la propria analisi alle questioni di diritto, senza sottoporre i fatti oggetto di causa ad una nuova e successiva valutazione di merito. Essa non analizza il fatto, né decide nel merito, verificando unicamente le questioni di diritto, ossia la corretta applicazione della legge e la sua interpretazione uniforme. Questo limite nella funzione giudicante della Cassazione viene spesso ribadito dalla Cassazione stessa. Ad es. leggiamo nella ordinanza della stessa Sezione Lavoro, n. 23726 del 09/11/2009: “… va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, non essendo consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicché le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal giudice di merito (cfr. tra le tante Cass. n. 18214/2006, n. 3436/2006, n. 8718/2005)”. Stesso principio, tanto per riportare altri esempi lo abbiamo enunciato in Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 16 maggio 1998, n. 4952, p. 4: “Va premesso che il ricorso per cassazione non consente ai giudici di legittimità di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma solo quello di controllare sotto il profilo formale e della correttezza giuridica – in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o sollevato d’ufficio – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex plurimis: Cassazione 27 ottobre 1995 n. 11154; Cassazione 18 marzo 1995 n. 3205; Cassazione 29 novembre 1986 n. 7054)”.

Ebbene bisogna ammettere che nella sentenza recente, che stiamo criticando, i limiti del giudizio di legittimità non vengono affatto rispettati. La Corte d’Appello ha stabilito, sulla base di un’attenta analisi dei fatti, come dimostrata dalla puntigliosa e lunga stesura delle motivazioni della sentenza del 2016, che i comportamenti messi in atto dai cinque operai non diffamano e non esorbitano dalla necessaria continenza formale e sostanziale delle critiche. La Cassazione si limita invece ad affermare l’esatto contrario, senza neanche sforzarsi di dimostrare su che base fonda queste sue convinzioni. A un giudizio di merito sostituisce un altro, opposto, giudizio di merito, sovrapponendo, di fatto, il suo giudizio a quello della corte di II grado. Lo fa tra l’altro in una maniera superficiale, senza minimamente sforzarsi di motivare sia sul piano di fatto che su quello di diritto queste sue affermazioni. Lo stesso grave danno personale ed economico che avrebbero subito l’azienda e il suo manager viene solo presunto, senza alcuna indicazione concreta di quale natura sia questo ipotetico danno. Eppure la stessa Corte d’Appello aveva fatto notare come non ci fosse alcuna prova di un concreto danno, materiale o morale, subito dall’azienda a seguito dell’azione dei cinque, ammonendo quindi che nella fattispecie non era applicabile il concetto del danno in re ipsa (cfr. Tribunale di Napoli, n. 6038/2016 del 27/09/2016, p. 11). Limitandosi a dar per certo il danno, senza sforzarsi di dimostrarne l’esistenza, la Cassazione confonde il principio della tutela della dignità della persona con quello di “lesa maestà”. Come i giullari che sbeffeggiavano il loro signore andavano puniti con la morte, così i cinque operai di Pomigliano, avendo criticato in forma satirica il loro padrone, vanno condannati alla fame.

Qualche parola in più va spesa anche su come è stata stesa questa sentenza, con una superficialità e una approssimazione nelle argomentazioni che sorprende sia per l’importanza e la valenza che questa sentenza aveva, prova ne è l’eco che la notizia ha avuto sulla stampa, sia perché si tratta pur sempre di un pronunciamento del più alto grado di giudizio del nostro ordinamento. Pino Marziale, l’avvocato dei cinque licenziati, ha ammesso desolato che “la sentenza sorprende per le sue omissioni motivazionali”. Su questo piano non solo la Cassazione non spiega in punto di diritto per quale motivo il comportamento dei cinque è sanzionabile, ma non si preoccupa neanche di giustificare il perché non abbia accolto le tesi dei controricorrenti, cioè quelle sostenute dall’avv. Marziale. La difesa degli operai viene citata solo all’inizio, dicendo chi li rappresenta e poi sparisce del tutto dalla sentenza, semplicemente non esiste. In piccolo, simile trattamento riceve il Procuratore Generale, di cui si cita unicamente il fatto che si è dichiarato favorevole ad accogliere il ricorso della FCA solo su tre degli undici motivi addotti dall’azienda, senza aggiungere null’altro.

Potremmo spiegarci un tale comportamento con un’assoluta arroganza della Suprema Corte, che, dall’alto del suo ruolo giudicante inappellabile, non esita a snobbare e liquidare in poche paginette questo gruppo di diseredati. Ma noi non crediamo che la cosa debba essere motivata in questo modo semplicistico. Mettersi a criticare le tesi dei controricorrenti avrebbe costretto la Corte a sviscerare il proprio punto di vista, mettendone a nudo la natura filo padronale, per cui agli operai non dovrebbe essere concesso di criticare il proprio padrone neppure nell’ambito della loro vita privata, e si sa che questo avrebbe senz’altro procurato un grave danno d’immagine alla Cassazione, molto più di quello derivante da una sentenza scritta male.

Finora abbiamo illustrato solo sul piano formale del diritto le evidenti forzature del vigente quadro normativo rappresentate dalla sentenza, che finiscono con l’affidare alla Suprema Corte un ruolo di controllo completo sull’operato dei giudici di merito (primo grado ed appello), a danno del principio di libera valutazione delle prove, sancito dall’articolo 116 del codice di procedura civile, secondo cui, parafrasando numerosi pronunciamenti della Cassazione stessa, la valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta, tra di esse, di quelle che siano idonee a sorreggere la decisione è riservata al giudice del merito, il quale è soggetto solo al limite legale di dover dare, delle determinazioni prese, congrua ed esatta motivazione che consenta il controllo del criterio logico seguito.

Vale solo la pena qui sottolineare come questa forzatura si inquadri nel generale processo di centralizzazione del potere che la gestione della crisi sta imponendo allo Stato capitalistico.

Ma la sentenza della Cassazione che stiamo criticando è “rivoluzionaria” in senso reazionario anche dal punto di vista dei contenuti.

Abbiamo già avuto modo di criticare ampiamente la perniciosa e arbitraria estensione dell’obbligo di fedeltà che la Suprema Corte sta sviluppando in questi ultimi anni nell’articolo “Il diritto del lavoro il diritto del più forte” ( http://operaieteoria.it/2016/04/il-diritto-del-lavoro-il-diritto-del-piu-forte/ ), in particolare le pagine 3-12, e alla lettura di questo articolo rimandiamo per una più completa disanima della questione. Ci limitiamo qui a sintetizzarla.

In verità l’obbligo di fedeltà è solo il titolo dell’articolo 2105 del codice civile, il cui testo specifica chiaramente in cosa si sostanzi questo specifico obbligo: “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”. L’ambito di applicazione dell’articolo è quindi assai ristretto e vieta che il lavoratore abbia comportamenti che possano pregiudicare la competitività dell’azienda sul mercato a vantaggio del lavoratore stesso o di una specifica impresa concorrente. La Cassazione invece, in barba alla massima per cui “Rubrica legis non est lex”, cioè “La rubrica (ossia il titolo) della legge non è legge”, dilata il concetto di obbligo di fedeltà, collegandolo al generico dovere di collaborazione e ai principi di buona fede e correttezza, sostenendo quindi una lettura combinata degli articoli 2105 (obbligo di fedeltà), 1175 (comportamento secondo correttezza) e 1375 (esecuzione di buona fede), aggiungendovi anche gli articoli 2104 (diligenza del prestatore di lavoro) e 2094 (prestatore di lavoro subordinato, che sancisce il dovere di collaborazione). Il combinato disposto di tutta questa serie di articoli con il principio dell’obbligo di fedeltà (che in realtà, come abbiamo visto, è richiamato dal solo titolo dell’articolo 2105), crea una cappa asfissiante sui lavoratori subordinati. Infatti, mentre tutti gli altri articoli tendono a sanzionare ed impedire comportamenti inerenti grosso modo alla sfera diretta della prestazione lavorativa, l’introduzione all’interno di questo quadro normativo dell’obbligo di fedeltà dilata in maniera esponenziale l’ambito di controllo esercitato sul lavoro dipendente, compromettendo anche l’esercizio delle libertà individuali che da tempo caratterizzano il diritto borghese. Il riferimento privilegiato è qui, evidentemente, alla libertà di critica, un diritto garantito formalmente in tutti gli stati democratici. Insomma, grazie a questa forzatura giuridica operata dalla Cassazione, si sancisce all’interno dello stesso quadro normativo borghese che i lavoratori subordinati sono dei cittadini di serie B, a cui viene limitato l’esercizio di libertà formalmente garantite invece ai cittadini “normali”. I lavoratori subordinati sono sottoposti al controllo da parte del proprio datore di lavoro anche in ambiti esterni alla prestazione lavorativa, nella stessa sfera privata. Una aberrazione dal punto di vista dello stesso diritto borghese, finora passata, è bene dirlo, col colpevole ed interessato silenzio di giuristi e politici, ai quali fa evidentemente comodo che sia un organo apparentemente neutrale a svolgere, sostituendosi al legislatore, il necessario lavoro sporco di garantire la totale sottomissione operaia.

Ebbene, con l’ultima sentenza, che ha decretato il licenziamento dei cinque operai, questa tendenza perniciosa della Cassazione ad estendere oltre misura l’obbligo di fedeltà ha fatto un significativo salto di qualità. Se fino ad ora la Suprema Corte, aveva limitato il campo di intervento di questa norma “estensiva”, affermando che gli ambiti di lotta sindacale e le espressioni satiriche godevano di spazi più ampi di quelli imposti in generale dall’obbligo di fedeltà, con il presente pronunciamento è chiaramente detto che quest’obbligo, pur tenendo conto delle particolarità legate alla critica satirica e al conflitto sindacale, si applica anche ad essi, al punto che operai, che allo scopo di sostenere una lotta sindacale hanno messo in atto una critica satirica, devono essere licenziati, malgrado non abbiano commesso nessun reato e malgrado la causa della protesta sia stata la drammatica successione di suicidi in fabbrica. Una pesante ipoteca viene così messa sulla libertà di espressione e di lotta di tutti gli operai.

Il senso “rivoluzionario” vero dell’ultima sentenza è di aver posto fine all’illusione cardine del diritto borghese, che siamo tutti cittadini con eguali diritti, persone libere che liberamente si accordano l’una per acquistare prestazioni lavorative, l’altra per venderle. La sentenza squarcia questo velo, ci mostra che in realtà da un lato abbiamo chi non possiede che le sue braccia e per campare deve venderle (altro che libera scelta) e dall’altro chi possiede i mezzi di produzione e costringe per arricchirsi il venditore di braccia a lavorare alle sue condizioni. Questa cruda realtà, finora comprensibile solo agli operai, sottoposti in fabbrica ad un regime da galera, ma nascosta alla società dietro lo schermo dell’eguaglianza dei diritti, si palesa oggi per bocca degli ermellini di Roma. L’estremo tentativo di questi ultimi di mascherare la sostanza della loro decisione, motivandola con il necessario “bilanciamento” fra libertà di critica e tutela della dignità della persona, ha il fiato corto. Di quale dignità stiamo parlando? Di quella di chi guadagna milioni e milioni di euro all’anno, stabilendo per giunta la propria residenza in Svizzera, dove si pagano meno tasse, o di quella di operai che arrivano a suicidarsi spinti dalla disperazione di una vita da disoccupati? Oppure di quelli che non piegano la testa e con coraggio denunciano le scelte aziendali, pagandone pesantemente in termini personali lo scotto? Di quali danni morali irreparabili stiamo parlando? Cosa può avere subito un uomo così potente per essere stato oggetto di una critica non diffamatoria, per giunta non violenta, tesa a denunciare le conseguenze nefaste e terribili che le scelte aziendali provocano, scelte il cui unico scopo è il profitto, cioè l’arricchimento dei capitalisti? Cosa hanno subito e stanno subendo migliaia di operai costretti da anni a riduzioni salariali pesantissime, sempre sul ciglio del burrone del licenziamento, come scrisse l’operaia Maria Baratto poco prima di suicidarsi? Cosa hanno finora subito e cosa subiranno questi cinque indomiti operai che per aver denunciato sempre e con forza la condizione operaia, combattendo contro il proprio padrone, hanno vissuto in questi anni negli stenti, vedendo compromesse anche il rapporto con le loro famiglie, ma senza mai abbassare la testa?

Non si azzardino gli ermellini romani a parlare di bilanciamento, perché con la loro sentenza il senso di questa frase è chiara: dovete stare zitti e subire come servi perché manager e azionisti, ma con loro anche gli altri membri delle classi superiori, ermellini compresi, devono continuare la bella vita.

Certo l’impatto immediato della sentenza è negativo per gli operai. Innanzitutto per i cinque, che all’improvviso vengono di nuovo sospinti nella miseria più nera e separati ancora una volta dalla massa dei loro fratelli operai. Non a caso per una strana “coincidenza” la sentenza è stata pubblicata proprio il giorno in cui veniva resa ufficiale una ennesima nuova ondata di cassa integrazione a zero ore per gli operai di Pomigliano. Per tutti gli altri operai quello che ha deciso la Cassazione è un monito: se vi ribellate, manifestando anche solo il vostro pensiero, siete fuori. Non possiamo illuderci che questo ricatto non peserà. Ma, come al solito, ogni “rivoluzione” della controrivoluzione, cioè ogni rottura del vecchio quadro legale con uno nuovo, più restrittivo e adeguato alle esigenze del capitale, apre nuovi scenari e prospettive. Via via che si restringono gli spazi legali, sempre più gli operai, sotto i colpi della crisi, comprendono che il terreno privilegiato di scontro non è quello delle denunce, dei tribunali, delle scadenze elettorali, ma quello della lotta in fabbrica e nelle strade. Dopo poco più di 15 giorni dalla sentenza alla FCA di Pomigliano, per la prima volta dopo oltre 10 anni, si è scioperato con cortei interne sulle linee. Un ottimo segnale che ci dice che una nuova stagione di lotte si sta aprendo e che ci fa vedere la stessa decisione della Cassazione sotto una luce diversa, non una codificazione della sempre maggiore sottomissione degli operai, ma una misura preventiva per cercare di arginare la tempesta che sta per scatenarsi.

Comments

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clau
Friday, 27 July 2018 16:43
Non ho alcun dubbio che i giudici siano in grandissima parte “contro i lavoratori” e quelli di cassazione, se mai, si stinguono in peggio.
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Imma
Friday, 27 July 2018 15:42
A me sembra invece molto chiaro anche se un po' lungo .
Confermo che l'orientamento generale dei giudici attualmente è a sfavore dei lavoratori , lo vedo per esperienza indiretta come dipendente del ministero della giustizia e direttamente come delegato sindacale sul posto di lavoro quando è stata esperita la strada del ricorso al giudice del lavoro per cause di diversa natura .
Purtroppo è proprio così
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clau
Wednesday, 25 July 2018 17:03
A me sembra che questi operai, a cui va la mia incondizionata solidarietà, come del resto “Operai e (pochissima, ma assai confusa) teoria”, abbiano le idee alquanto sballate. Infatti, non si è mai visto che una classe dominante abdichi volontariamente al proprio potere, senza che vi sia costretta da una durissima lotta politica delle classi subordinate. Il che, nell’attuale situazione economico/finanziaria e commerciale, globalizzate, implicano l’organizzazione politica internazionale del proletariato, ancor più in questo periodo storico, in cui è stata globalizzara la foreza-lavoro ed è stata lanciata la guerra al salario. Proprio per questo è indispensabile l’unità di tutte le classi subordinate, che attraverso una grande rivoluzione culturale, facciano propria la solidarietà di classe ed i sani principi della lotta al potere borghese, una lotta che coinvolga tutte le sue componenti, ossia che non si limiti alla sola componente operaia -ora in gran parte succube della cultura borghese- e che compremda anche la parte intellettuale del variegato mondo del lavoro -sempre più importante nell’attuale sistema dominato dall’elettronica, dall’informatica, dalle bio-tecnologie, dall’intelligenza artificiale- ma che condivida l’obbiettivo finale, ossia la creazione di un nuovo modello di sociaetà, ove non vi sia spazio per lo sfruttamento, a qualsiasi titolo, del lavoro altrui.
Che per la prima volta dopo oltre dieci anni, a Pomigliano, si sia scioperato con cortei interni, non vuol dire affatto che vi sia una “tempesta in arrivo”, ma soltanto che il sistema di sfruttamento ha raggiunto limiti invalicabili, del resto, se cinqua mesi fa gli operai hanno votato in massa Lega e 5Stelle, vuol dire che l’illusione democratico/borghese la fa ancora da padrona assoluta.
In quanto all’autore di questo lunghissimo, ma incomprensibile scritto, in cui si pretende di fare la morale alla cassazione -che fino a prova contraria fa il suo mestiere al servizio del putrefatto sistema borghese- sarebbe meglio che questo signore cercasse d’insegnare qualche chiaro principio marxista, a cominciare da quallo de Il Manifesto, che dice semplicemente: “Proletari di tutti i paesi unitevi”, senza cercare passaggi complicati, che anche l’autore stenta a capire.
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